Proteggere i minori – riconoscere la tratta di minori

La tratta di minori è un crimine complesso e quasi sempre difficile da riconoscere.

Esistono molte differenti situazioni in cui i minori cadono vittima della tratta: durante una fuga, a seguito di una promessa di lavoro, con la collaborazione dei familiari. Ugualmente, esistono diversi tipi di sfruttamento come l’aiuto nell’attività commerciale di un familiare, la coercizione all'accattonaggio e le rappresentazioni di abusi sessuali a scopo commerciale. Soltanto se tale situazione di sfruttamento viene riconosciuta, un minore ha l’opportunità di essere liberato e ricevere il sostegno, adeguato e a misura di minore, di cui necessita. Per questo è fondamentale sensibilizzare le autorità e i professionisti del settore nei confronti della tratta di minori.

In Svizzera, tra il 2020 e il 2022, solo dodici bambini sono stati identificati come vittime della tratta di minori ai sensi dell'art. 182 del Codice penale svizzero.1 È quindi lecito supporre che la tratta di minori in Svizzera si svolga di nascosto. Secondo stime dell’International Labour Organization (ILO), globalmente 1,2 milioni di bambini sono vittime della tratta di minori2. Si può quindi supporre che il numero di casi non rilevati sia elevato. Molto probabilmente la maggior parte dei minori vittime della tratta in Svizzera non vengono riconosciuti come tali. Inoltre, si può ipotizzare che vi sia un numero elevato di casi nella zona grigia. Ciò significa che gli autori si muovono ai margini della legalità o sono coinvolti in crimini diversi dalla tratta di esseri umani.

In tale contesto si pongono le seguenti domande:

  • Le autorità, i professionisti del settore e la popolazione sono stati sensibilizzati in generale riguardo alla tratta di minori?
  • I casi sospetti vengono riconosciuti da autorità e professionisti del settore?
  • Quali situazioni di sfruttamento vengono classificate dalle autorità come tratta di minori?

Per poter affrontare i problemi sono necessari dati migliori e definizioni chiare, anche riguardo ai casi sospetti. Le vittime devono essere identificate e protette. Questo richiede processi definiti a livello cantonale, ma anche misure di sensibilizzazione, una forte interconnessione e una collaborazione sovraistituzionale. Uno strumento prezioso è rappresentato dalle «tavole rotonde» cantonali «sulla tratta di esseri umani». È auspicabile la partecipazione a questi incontri di rappresentanti del settore dell’asilo e delle ARP/APMA. Infine, la formazione dei professionisti che entrano in contatto con le potenziali vittime è importante per l'identificazione tempestiva delle situazioni di rischio e la prevenzione dello sfruttamento.

1 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/attualita/novita-sul-portale.assetdetail.24368351.html https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/aiuto-vittime.html

2 Cfr. Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Switzerland.Second evaluation round, October 2019, www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work p 8.

Identificazione della tratta di minori e interesse del minore

I seguenti aspetti rendono più difficile affrontare la tratta di minori e agire nell’interesse del minore:

Identificazione come tratta di minori, ma non come caso di protezione dei minori

La legge svizzera concernente l’aiuto alle vittime di reati ha carattere territoriale. Se un reato è stato commesso all’estero, le vittime della tratta di esseri umani in Svizzera non ricevono la protezione di cui necessitano e che spetta loro sulla base delle convenzioni internazionali. Ma è indispensabile che, in presenza di un sospetto di tratta di minori, i diritti dei minori e la protezione delle vittime trovino applicazione parallelamente. Deve essere garantito che le autorità svizzere, nel singolo caso, mettano in pratica i fondamenti giuridici in modo adatto al minore (anche nel settore dell'asilo o in relazione alla criminalità). È indispensabile che i minori che sono caduti vittime della tratta all’estero vengano considerati e protetti in primo luogo in quanto minori. Nel caso dei minori, l’attenzione non deve essere focalizzata su provenienza e status di soggiorno.1

Conflitti tra l’interesse del minore e il perseguimento penale 

I minori devono essere sempre protetti. Tuttavia, avviare una procedura penale non è sempre nell’interesse del minore. In base alla situazione, la procedura penale può risultare troppo stressante dal punto di vista psicologico per il minore traumatizzato. La valutazione dell’interesse e del bene del minore è molto complessa e deve essere effettuata da uno specialista, tenendo eventualmente in considerazione anche gli interessi dell’ambiente del minore. In tale contesto all’interesse del minore deve essere data la priorità su tutti gli altri aspetti.

Mancato riconoscimento della tratta di minori

Nel caso della tratta di esseri umani è decisivo il mezzo utilizzato per lo sfruttamento, cioè, ad esempio, l’utilizzo della violenza, dell’inganno o delle minacce. Lo sfruttamento di minori, invece, viene classificato come tratta di minori anche in assenza di mezzi di coercizione. In una situazione di sfruttamento e violenza non c’è alcuna libera volontà. Nel caso dei minori, poi, il consenso non è assolutamente rilevante. Questa distinzione viene spesso trascurata e ciò comporta che una situazione di sfruttamento venga identificata, ad esempio, come violenza sessuale, ma non come tratta di minori.

Percezione degli interessati

A rendere ancora più difficoltosa l’identificazione di eventuali vittime si aggiunge il fatto che spesso le vittime di tratta di minori non si considerano tali e/o non vogliono o non possono farsi aiutare. Nella tratta di minori possono essere coinvolti anche membri della famiglia o persone vicine al minore con la conseguenza che, quando viene scoperto il reato, il sistema familiare può crollare causando un senso di colpa nel minore.

1 Cfr. Manuale MNA SSI, p. 5 (in tedesco e francese).

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