Excursus: Identificazione di una vittima di tratta di minori dopo una decisione d'asilo

L’obbligo di identificazione della Svizzera non cessa con la conclusione della procedura d'asilo.

La gravità dei traumi vissuti dalle vittime, la loro paura, la loro vergogna e soprattutto il fatto che molti di loro non si considerano nemmeno vittime rendono difficile l'identificazione delle persone coinvolte. Questa circostanza riduce anche le chance che la fattispecie di reato confluisca nella decisione d’asilo. Inoltre, nell’ambito della procedura accelerata, ai richiedenti asilo resta troppo poco tempo per creare un rapporto di fiducia con le autorità svizzere e la loro rappresentanza legale. Per questo, se importanti fattispecie vengono alla luce solo dopo la conclusione della procedura d'asilo e dopo la decisione della SEM, ai sensi dell’art. 111b LAsi è possibile presentare una domanda di riconsiderazione. Se è già presente una sentenza materiale del Tribunale amministrativo federale, è possibile presentare una domanda di revisione (art. 45 LTAF in combinato disposto con gli artt. 121-128 LTF). Tali rimedi giuridici straordinari costituiscono importanti strumenti per gestire la complessa situazione delle vittime minorenni della tratta di esseri umani, aiutandole a esercitare i loro diritti anche dopo la decisione d’asilo. Ciò avviene rivolgendosi a una rappresentanza legale che possa anche avviare i contatti con un centro specializzato.

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