Non-Punishment Rule – nessuna criminalizzazione delle vittime di tratta di esseri umani

Nel sistema penale svizzero un reato commesso sotto coercizione può essere considerato perdonabile, il che esclude una condanna.

A tale proposito ecco la disposizione concernente l’esclusione della pena di cui all'art. 26 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani:

«Ciascuna delle Parti stabilisce, in conformità con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico nazionale, la possibilità di non comminare sanzioni penali alle vittime che sono state coinvolte nelle attività illecite, quando vi sono state costrette».

Tale regolamentazione deve essere applicata coerentemente alle vittime di tratta di minori.1

Se i minori vengono fermati per accattonaggio o furto, oppure se sussiste tratta di minori nel senso di criminalità forzata, occorre osservare i seguenti importanti principi.

  • La situazione deve essere gestita in un contesto di protezione del minore.
  • Bisogna verificare se sussiste una minaccia per il bene del minore e avviare misure di protezione del minore (art. 307 segg. CCS). Deve essere coinvolta l’ARP/APMA.
  • La situazione deve essere esaminata attentamente: Chi beneficia del reato? Ci sono segnali che facciano supporre una tratta di minori?
  • Se sussiste il sospetto di tratta di minori, vale quanto segue: Non è consentito punire le vittime di tratta di minori per i reati commessi. Si tratta di criminalità forzata. I veri colpevoli sono gli sfruttatori.
  • In presenza di reati di minori, la polizia, le autorità preposte al perseguimento penale e i tribunali minorili devono essere sensibilizzati riguardo al fatto che potrebbe trattarsi di una situazione di sfruttamento. Tali situazioni richiedono ulteriori accertamenti. (Esempio non-punishment rule e delinquenza giovanile, volontariato o costrizione alla microcriminalità)

1 Cfr. https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20101963/index.html.

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