Caso a) integrazione in Svizzera

Se dagli accertamenti risulta che la necessaria protezione non è garantita nel Paese di origine o che il minore non ha familiari in uno Stato terzo, il rimpatrio o il trasferimento in un Paese terzo non corrisponde all’interesse superiore del minore.

In tal caso la Svizzera è tenuta a offrire al minore la necessaria protezione duratura. Ciò vale anche per i minori che hanno la propria residenza fissa in Svizzera e sono caduti vittime della tratta qui.

«I minori vittime non saranno rimpatriati in uno Stato, se, in base ad una valutazione dei rischi e della sicurezza, appare che tale rimpatrio non sarebbe nell’interesse superiore del minore».

Art. 16 cpv. 7 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Uno status di soggiorno regolato è indispensabile affinché il minore abbia la sensibilità necessaria per una pianificazione sostenibile della propria vita, perché nel caso delle vittime minori della tratta di esseri umani si intrecciano tre processi a lungo termine:

  • l’elaborazione delle difficili esperienze vissute con l’ausilio di un’assistenza psicosociale 
  • l’integrazione sociale e professionale in Svizzera
  • la pianificazione della vita, studiata individualmente insieme al curatore o alla curatrice e all’assistente sociale, per i minori non accompagnati o per quelli che, a causa della loro situazione familiare, hanno un curatore o una curatrice. 

Ulteriori informazioni sull’assistenza successiva ai minori non accompagnati sono disponibili nel manuale SSI (capitolo 8).

Per tutte le decisioni concernenti l’assistenza e l’alloggio (ad es. presso una famiglia affidataria) per minori senza diritto di soggiorno in Svizzera, vale lo stesso obbligo di diligenza che si applica per un minore con residenza abituale in Svizzera.

 

Per i minori vittime della tratta di esseri umani è particolarmente importante che le prestazioni di sostegno non vengano improvvisamente meno al compimento della maggiore età, bensì vengano garantite a lungo termine, anche dopo la maggiore età. Per le vittime della tratta di minori va accertato in primo luogo se, dopo la maggiore età, sia opportuna una misura di protezione degli adulti, in particolare una curatela.

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