Procedura per gli Stati di Dublino e gli Stati terzi (art. 21 cpv. 2 Legge sull’asilo)

Il Regolamento Dublino III stabilisce la competenza degli Stati membri in materia di procedura di asilo. Nel caso di vittime potenziali di tratta di minori, oltre all’interesse superiore del minore, devono essere tenuti in considerazione anche i rischi per la sicurezza, come il rischio di re-trafficking.

Se è competente un altro Stato di Dublino, la SEM adotta una decisione di non entrata nel merito (DNEM). Anche se una persona richiedente asilo dispone già di uno status di protezione (asilo o protezione sussidiaria) in uno Stato terzo europeo sicuro, la SEM adotta comunque una decisione di non entrata nel merito basandosi sull’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Tuttavia, se sussiste un sospetto iniziale di tratta di minori, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione di sulla lotta contro la tratta di esseri umani, deve ottemperare al proprio obbligo di identificazione della vittima di tratta di esseri umani.[1] La fase di identificazione si deve svolgere in Svizzera; il trasferimento in un altro Stato di Dublino o Stato terzo prima della conclusione della fase di identificazione viola la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.[2] Il trasferimento non può avvenire nemmeno se sussiste il rischio che il minore, in caso di trasferimento in un altro Stato di Dublino o Stato terzo, cada nuovamente vittima della tratta di esseri umani.[3]

Nei casi concernenti Stati di Dublino, ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 lit. c del Regolamento Dublino III, oltre all’interesse superiore del minore, devono essere tenuti in considerazione anche i rischi per la sicurezza, come il rischio di re-trafficking. Nei casi concernenti Stati terzi si applicano le garanzie generali in materia di respingimento di minori.[4] In particolare, la SEM deve garantire che i minori non accompagnati possano essere affidati a un membro della famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantisca la protezione (art. 69 cpv. 4 LStrI). Nei casi di tratta di minori deve essere prestata particolare attenzione al fatto che nello sfruttamento possono essere coinvolti membri della famiglia.

Minori nella procedura per gli Stati terzi

Anche se minori richiedenti asilo non accompagnati (MRNA) dispongono già di uno status di protezione in uno Stato terzo europeo sicuro, deve essere concesso il periodo di recupero e riflessione.

Se, attraverso gli accertamenti sul singolo caso, non è possibile escludere che il MRNA, in caso di rimpatrio in uno Stato terzo, sia esposto a una (nuova) situazione di sfruttamento o a una persecuzione da parte degli autori del reato, la Svizzera deve entrare nel merito della domanda di asilo o quantomeno ordinare l’ammissione provvisoria.

Nel caso di vittime della tratta di esseri umani minorenni, per giustificare l'entrata nel merito della domanda di asilo o l'inammissibilità dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, è possibile fare riferimento, tra l'altro, ai seguenti punti:

  • Art. 10 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani: Obbligo di identificazione delle vittime di tratta di esseri umani
  • Art. 3 CEDU: Protezione da tortura e trattamenti inumani o degradanti
  • Art. 4 CEDU: Protezione dalla schiavitù
  • Art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia: interesse superiore del minore
  • Art. 22 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia: diritto a protezione adeguata e all’assistenza di tutti i minori nell’ambito della procedura d'asilo
  • Art. 69 cpv. 4 LStrI: Obbligo di affidamento a membri della famiglia o a un’istituzione idonea nello Stato di ritorno

Competenza per i minori non accompagnati vittime di tratta di minori ai sensi del Regolamento Dublino III

In generale vale il principio che è competente lo Stato nel quale il MRNA ha già membri della famiglia, fratelli o sorelle oppure parenti, a condizione che ciò sia conforme all’interesse superiore del minore (art. 8 Regolamento Dublino III). È quindi necessario effettuare accertamenti sul singolo caso (valutazione del rischio e dell’ambiente familiare). Nei casi di tratta di minori, deve essere data particolare importanza a questa valutazione, in quanto non è possibile escludere che i genitori e/o persone dell’ambiente familiare siano coinvolti nello sfruttamento.

Qualora il ricongiungimento familiare non sia conforme al bene del minore o il MRNA non abbia membri della famiglia/parenti in uno Stato di Dublino, la Svizzera è competente per la procedura d'asilo (art. 8 cpv. 4 Regolamento Dublino III).

Nella prassi, per la procedura di Dublino si pone spesso il problema che la SEM contesta la minore età e applica i criteri generali di Dublino secondo i quali, ad esempio, è competente il primo Stato in cui la persona in questione ha fatto il suo ingresso o che le ha emesso un visto.

Minori nella procedura di Dublino

Se, attraverso gli accertamenti sul singolo caso, non è possibile escludere che il MRNA, in caso di rimpatrio con affidamento a membri della famiglia, sia esposto a una (nuova) situazione di sfruttamento o a una persecuzione da parte degli autori del reato, la responsabilità è della Svizzera (art. 8 cpv. 4 Regolamento Dublino III).

 

Nell’ambito dei suddetti accertamenti sul singolo caso devono essere considerati, tra l’altro, i seguenti punti:

  • Art. 10 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani: Obbligo di identificazione delle vittime di tratta di esseri umani
  • Art. 6 cpv. 3 lit. c del Regolamento Dublino III: protezione speciale per le vittime di tratta di minori
  • Art. 3 CEDU: Protezione da tortura e trattamenti inumani o degradanti
  • Art. 4 CEDU: Protezione dalla schiavitù
  • Art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia: interesse superiore del minore
  • Art. 22 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia: Diritto a una protezione adeguata e all’assistenza di tutti i minori nell’ambito della procedura d'asilo.

Esempio procedura di asilo

[1] Cfr. DTAF 2016/27 consid. 6.

[2] Dublino: TAF D-3292/2019 del 3 ottobre 2019, consid. 5.3. Stati terzi-DNEM: TAF E-1499/2016 del, 25 gennaio 2017, consid. 4.2 e 4.3. 2.

[3] Cfr. Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren. Baden-Baden 2018, p. 570 segg.

[4] Cfr. DTAF 2015/30 e TAF D-1242/2020 del 9 marzo 2020 e D-3497/2020 del 22 luglio 2020 specifica per i casi concernenti Stati terzi.

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