Raccomandazioni

La tratta di minori è un grave crimine che deve essere combattuto con ogni mezzo. Particolarmente importante a tale proposito è che il minore venga trattato in modo rispettoso e senza discriminazioni in tutti gli ambiti e le fasi della procedura.

Deve essere sempre tenuto in considerazione l’interesse superiore del minore e quest'ultimo deve essere coinvolto in tutte le decisioni. Durante la redazione del presente manuale, le seguenti raccomandazioni sono state elaborate attraverso il confronto con diverse organizzazioni operanti a livello pratico (FIZ, OIM, OSAR, SSI).

Raccomandazioni e principi generali

Determinazione dell’età

In caso di dubbio, bisogna supporre che la persona sia minorenne se ciò corrisponde a quanto da essa affermato e non è possibile dimostrare il contrario. Bisogna evitare i metodi medici per la determinazione dell’età, in quanto la loro affidabilità è messa in dubbio e non sono giustificabili dal punto di vista etico. Va preso in considerazione anche il caso contrario: giovani migranti che sono stati identificati come adulti o affermano di essere maggiorenni e potrebbero invece essere minori.

Protezione specializzata durante gli accertamenti di sospetti

Nei casi in cui non è chiara l’età, si raccomanda di svolgere un processo di accertamento multidisciplinare, che prenda in considerazione le caratteristiche fisiche esteriori, lo sviluppo psicologico e culturale e il grado di maturità in termini di psicologia dello sviluppo. A tale scopo devono essere applicati metodi olistici, comprendenti ad esempio colloqui con psicologi o intermediari culturali. È consigliabile prestare maggiore attenzione allo sviluppo psicologico del bambino, che non al suo aspetto esteriore. L’applicazione del metodo puramente medico dei tre pilastri è problematica poiché il margine di sicurezza delle analisi mediche rimane piuttosto ridotto e i raggi X possono avere effetti nocivi sul minore. Pertanto, questo metodo andrebbe applicato come ultima ratio. Non deve essere assolutamente effettuata la valutazione della maturità sessuale in quanto essa rappresenta una violazione della dignità, della sfera privata e dell’integrità del bambino.1

Non-Punishment Rule

Un minore che viene costretto a compiere atti criminali non deve essere punito. Nel campo della tratta di minori (e di esseri umani) vale il principio dell’impunità per tutti i reati che la vittima ha dovuto compiere in tale contesto. Il minore ha diritto a un’assistenza e una protezione adeguate. Una pena è inammissibile.

Approccio preventivo

Affinché i minori vittime della tratta di esseri umani abbiano l’opportunità di essere riconosciuti e protetti come tali, è necessario che le autorità siano sensibilizzate riguardo alla tratta di minori. Serve che il personale di tutte le autorità e tutti gli altri esperti coinvolti abbiano una formazione e una specializzazione istituzionalizzate. Ciò riguarda in particolare la polizia, le autorità competenti in materia di migrazione, le guardie di confine, i consultori per le vittime specializzati, i tribunali, i tribunali dei minori, le procure dei minorenni, le ARP/APMA, i gruppi cantonali di protezione dei minori, nonché i servizi sociali e di assistenza ai giovani. La formazione e la sensibilizzazione dei professionisti che entrano in contatto con le potenziali vittime sono necessarie affinché siano in grado di riconoscerle tempestivamente anche in situazioni di rischio, evitando che si arrivi a una situazione di sfruttamento.2

Meccanismi di interconnessione e cooperazione

Una tutela efficace dei minori richiede una forte interconnessione e una collaborazione a livello sovraistituzionale. Le «tavole rotonde cantonali sulla tratta di esseri umani» devono essere ampliate coinvolgendo anche rappresentanti del settore dell’asilo e delle APMA oltre che l’Ispettorato del lavoro. Tutte le «tavole rotonde cantonali sulla tratta di esseri umani» devono occuparsi della tratta di minori tenendo in considerazione le peculiarità dei rapporti con le vittime minorenni. Per garantire il bene del minore servono, inoltre, una collaborazione interistituzionale e l'interconnessione tra autorità e servizi specializzati, anche a livello internazionale.

I casi sospetti e le situazioni di rischio devono essere discussi nelle "tavole rotonde" cantonali "sulla tratta di esseri umani" e comunicate al Servizio specializzato contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SSTT), affinché vengano individuate le tendenze e possano essere adottate le misure necessarie a livello federale. Devono essere messe a punto procedure chiare e condivise per l'attuazione a livello cantonale.

Nel caso delle vittime minorenni della tratta di esseri umani è fondamentale che i diritti dei minori e la protezione delle vittime trovino applicazione parallelamente: deve essere garantito che le autorità svizzere, nel singolo caso, mettano in pratica i fondamenti giuridici in modo adatto al minore (anche nel settore dell'asilo o in relazione alla criminalità). Nell'interesse dell'uguaglianza giuridica, la procedura conforme alla legge dovrebbe, quindi, essere definita tramite raccomandazioni condivise rivolte alle autorità e ai servizi coinvolti. Ciò comprende raccomandazioni:3

a) sul modo di procedere in presenza di un sospetto

  1. b) sul soggiorno e sull’accesso alle misure di aiuto alle vittime
  2. c) sull’assistenza specializzata e sulla soluzione duratura

Rilevazione dei dati

Dato che la decisione riguardo al fatto che un minore sia o meno vittima di tratta di minori è spesso difficile (vedi l’esempio «Costrizione alla microcriminalità»), è importante che vengano segnalati a un ufficio centrale e rilevati a livello statistico non solo i casi identificati, ma anche quelli sospetti.

Sfruttamento sessuale di minori online

Lo sfruttamento sessuale di minori online è un reato grave quanto la violenza sessuale su minori in ambito offline e deve anche essere trattato allo stesso modo da parte della giustizia, della polizia, degli organi legislativi e della società. Tale equiparazione dovrebbe rispecchiarsi in tutti i relativi fondamenti giuridici. A tale scopo è necessario limitare in modo mirato le libertà degli autori nello spazio virtuale, mettere da parte gli interessi economici a favore di una protezione efficace, armonizzare le norme penali, garantire l’effettivo perseguimento dei reati commessi online e assicurare le risorse necessarie. Sarebbe auspicabile che i servizi statali, con i relativi mezzi, si impegnassero in modo più energico e sistematico per la sensibilizzazione e la prevenzione in materia di violenza sessuale su minori online.

1 Cfr. Consiglio europeo, risoluzione 2195/2017; FRA, 2018, p. 8, cpv. 2; Guida pratica dell’EASO sulla valutazione dell’età, p. 63. Art. 10 cpv. 2 Convenzione di Varsavia: «Quando l’età della vittima risulta incerta e ci sono motivi per credere che la vittima sia un minore, in tal caso si presume che si tratti di un minore e si adottano speciali misure di protezione nell’attesa che l’età venga verificata».

2 Cfr. al riguardo NAP3 misura 2.

3 Cfr. NAP3 misura 6.1 e 6.2. 

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