Campanelli di allarme nella procedura di asilo

Occorre individuare i campanelli di allarme e le misure lungo le varie fasi della procedura di asilo.

Campanelli d'allarme generali nell’ambito della procedura d'asilo circa il rischio per il minore e/o la possibile tratta di minori

Il minore

  • non coopera o si comporta in modo aggressivo.
  • evidenzia una maturità e una sicurezza che sembrano non adeguate all’età.
  • non vuole fornire dati su di sé.
  • ha molta paura di essere rispedito nel Paese di origine.
  • ha molta paura della polizia e delle autorità.
  • presenta sintomi di depressione, ansia, disturbi del sonno o difficoltà di concentrazione.

Campanelli d'allarme e misure durante le fasi della procedura d'asilo

Le guardie di confine non hanno le stesse possibilità di accesso a un minore della persona addetta all’assistenza in un alloggio per minorenni richiedenti asilo o di quella che presso la SEM effettua l’interrogatorio sui motivi che hanno portato alla fuga. In ogni fase della procedura d'asilo persone diverse entrano in contatto con il minore richiedente asilo. Per questo, qui di seguito sono indicati gli indizi cui bisogna prestare particolare attenzione nelle singole fasi della procedura e le misure necessarie in caso di sospetto di tratta di esseri umani. 

Regole da seguire in tutte le fasi della procedura d'asilo in caso di sospetto di tratta di minori

  • In ogni caso, deve essere effettuata una segnalazione di una situazione di vulnerabilità all’APMA/ARP. Quest’ultima assume la gestione del caso.
  • La sistemazione presso centri federali d’asilo (CFA) o alloggi collettivi cantonali è consentita solo se tali strutture dispongono di aree separate dedicate ai richiedenti asilo minorenni non accompagnati e se il minore può essere adeguatamente protetto, assistito e seguito; in caso contrario deve essere individuata una sistemazione specifica adatta alla situazione individuale.1
  • Se la persona asserisce di essere minorenne o se sussistono dubbi sulla maggiore età dichiarata, in linea di principio bisogna partire dal presupposto che si tratti di un minore finché non viene dimostrato il contrario.2
  • Secondo l’art. 10 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, se sussiste il sospetto di tratta di minori/sfruttamento, la Svizzera è tenuta a effettuare i necessari accertamenti tramite un consultorio per le vittime e/o sotto forma di accertamenti interdisciplinari in un contesto protetto 
  • Deve essere contattato un consultorio per le vittime specializzato.
  • Se il minore in questione sparisce, il fatto deve essere denunciato alla polizia e il minore deve essere cercato in modo adeguato.

1 Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 lit. a della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani deve essere messo a disposizione un alloggio sicuro.

2 Cfr. art. 10 cpv. 3 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

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