«Quanto prima si segnala ed esamina una potenziale minaccia al bene del bambino, tanto è meglio.»

Protezione dell'infanzia Svizzera non conduce in autonomia indagini sui casi sospetti, bensì rileva nel singolo caso il rischio di una minaccia al bene del bambino ed effettua una segnalazione all’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) qualora si debba presupporre l’esistenza di una minaccia di questo genere.

Per ogni segnalazione di sospetto viene effettuata dapprima una valutazione dei rischi. La scala a cinque livelli tratta dalla guida «Riconoscere le minacce per il bene del minore e agire in modo appropriato» (Effettuare una valutazione del rischio, pagg. 45-47) funge da orientamento su come agire. La scala differenzia il grado di rischio potenziale da «molto basso» a «molto alto»; riguardo la certezza soggettiva della valutazione del rischio da parte delle persone che la effettuano, la scala va da «molto insicuro» a «molto sicuro» (vedi illustrazione).

In base al risultato della valutazione del rischio si decide se effettuare una segnalazione all’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). A partire dal livello 3 si coinvolge un organo ufficiale, rispettivamente si effettua una segnalazione all’APMA. Compete all'autorità di protezione dei minori chiarire se sussiste una notevole minaccia al bene del bambino nonché determinare le misure di protezione e gli ausilii necessari per scongiurarla.

I livelli 1 e 2 sono trattati come situazioni di irritazione. Queste non comportano necessariamente una minaccia al bene del bambino, ma possono provocare stati di incertezza o fastidio. In caso di un’irritazione è importante cercare il dialogo con la persona che l’ha provocata.

Misure

  • Sono a disposizione ausili e scenari interni per trattare i casi sospetti.

  • Sensibilizzazione a cadenza regolare dei collaboratori alla procedura da adottare in casi sospetti.

  • La gestione dei casi è nota a tutti gli stakeholder rilevanti.


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