Raccomandazioni al Parlamente per la sessione primaverile 2019

Legge sulle telecomunicazioni. Revisione.

Protezione dell’infanzia Svizzera chiede che i fornitori di servizi di telecomunicazione siano obbligati a segnalare i sospetti di pedopornografia

  • Sessione primaverile 2019: Raccomandazioni al Parlamento
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Brevi raccomandazioni al Consiglio nazionale

17.058 OggettodelConsigliofederale 05.03.2019

Legge sulle telecomunicazioni. Revisione

Con la presente revisione della Legge sulle telecomunicazioni (LTC), il Consiglio federale intende tener conto dell’evoluzione vertiginosa in questo settore. Il nuovo art. 46a si prefigge di proteggere i bambini e gli adolescenti dai pericoli derivanti dai servizi di telecomunicazione.

Per quanto riguarda l’art. 46a cpv. 2 LTC, Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda al Consiglio nazionale di seguire la decisione del Consiglio degli Stati e a quest’ultimo di confermare tale decisione.

Secondo Protezione dell’infanzia Svizzera, la revisione della Legge sulle telecomunicazioni contribuisce a migliorare la protezione dei minori. Protezione dell’infanzia Svizzera apprezza in particolare che l’art. 46a cpv. 1 LTC attribuisca chiaramente al Consiglio federale la competenza di emanare norme per proteggere i bambini e gli adolescenti. È inoltre importante e giusto obbligare per legge i fornitori di servizi di telecomunicazione a bloccare l’accesso ai siti pornografici e pedopornografici illegali. Per poter lottare efficacemente contro la pedopornografia occorre però che la polizia sia al corrente della sua esistenza. Obbligando i fornitori di servizi di telecomunicazione a segnalare eventuali sospetti, la polizia sarà in grado di garantire l’identificazione sicura e, se del caso, di predisporre la cancellazione su scala mondiale. I minori subiscono abusi nella vita reale per consentire agli autori di tali reati di fare affari su Internet. Siamo convinti che non sia nell’interesse dei fornitori di servizi di telecomunicazione che i loro servizi siano sfruttati per fare affari diffondendo materiale pedopornografico. L’aggiunta apportata dal Consiglio degli Stati all’art. 46a cpv. 2 LTC permette ai fornitori di servizi di telecomunicazione di assumere un ruolo attivo nella lotta contro la pedopornografia, bloccando la diffusione, attraverso i loro servizi, di materiale vietato.
17.486 Iniziativa parlamentare Mazzone 04.03.2019

Porre fine alla carcerazione amministrativa di minorenni, nel rispetto dell’interesse superiore del fanciullo

L’iniziativa parlamentare intende modificare la Legge sugli stranieri (LStr) in modo da vietare la carcerazione amministrativa di migranti minorenni. Il diritto vigente ammette, a determinate condizioni, la carcerazione amministrativa di migranti minorenni tra i 15 e i 18 anni (art. 73-81 LStr).

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di dare seguito all’iniziativa.

In Svizzera, i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni possono essere sottoposti a carcerazione amministrativa per un periodo fino a dodici mesi. Anche una carcerazione di breve durata ha tuttavia ripercussioni negative sulla loro salute mentale, in particolare se durante la fuga hanno subito dei traumi (cfr. in proposito anche il rapporto di Terre des Hommes). La detenzione di questi adolescenti non è conforme all’interesse superiore del fanciullo. Con la carcerazione amministrativa si vuole garantire la partenza dal nostro paese dei migranti. Tuttavia, se si tratta di migranti minorenni, questa detenzione viola il principio di proporzionalità. Per i minorenni esistono misure coercitive alternative, altrettanto efficaci e oltretutto nettamente più economiche della detenzione. Vari Cantoni hanno già rinunciato completamente alla carcerazione amministrativa dei minorenni adattando la legislazione di applicazione o tenendo conto della grande vulnerabilità di questi adolescenti nella pratica. Tutti questi Cantoni dimostrano che vi sono altre solu- zioni e che è possibile rispettare l’interesse superiore del fanciullo. Per garantire la parità di trattamento, il divieto di carcerazione amministrativa dei minori deve essere disciplinato a livello federale.
18.3707 Mozione 04.03.2019

CSEC-S. Integrazione di adolescenti e giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell’UE/AELS e da Stati terzi

La mozione 18.3707 della CSEC-S vuole incaricare il Consiglio federale di elaborare, assieme ai Cantoni, una soluzione per l’integrazione degli adolescenti e dei giovani adulti immigrati successivamente da Stati dell’UE/AELS e da Stati terzi, orientatosi allo scopo dell’Agenda Integrazione. L’Agenda Integrazione, che mira a integrare più velocemente nel mondo del lavoro i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente, è stata approvata dalla Confederazione e dai Cantoni il 30 aprile 2018 e dovrà essere attuata durante la primavera 2019. Seguendo la stessa linea dovrà essere migliorata anche l’integrazione degli adolescenti immigrati in Svizzera che non sottostanno al diritto in materia di asilo.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di accogliere la mozione.

Ogni minore ha diritto a un accesso non discriminatorio all’istruzione e a una formazione scolastica che persegua determinate finalità (art. 28 e 29 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). Portare a termine una formazione è fondamentale per integrarsi nel mondo del lavoro; una formazione protegge inoltre gli adolescenti contro la disoccupazione e la povertà anche nei periodi economicamente difficili. Protezione dell’infanzia Svizzera sostiene l’elaborazione di soluzioni per integrare anche gli adolescenti immigrati successivamente, che sottostanno al diritto in materia di stranieri e non a quello in materia di asilo. In materia di politica della formazione, nel 2015 la Confederazione e i Cantoni hanno stabilito l’obiettivo di portare al 95 per cento la percentuale di adolescenti in Svizzera in possesso di un titolo del livello secondario II. Per raggiungere tale obiettivo e nell’interesse degli adolescenti immigrati successivamente, occorre promuovere la loro integrazione.
17.3217 Mozione Mazzone 18.03.2019

Sparizione di minorenni non accompagnati. Lottare contro questo fenomeno inquietante, nell’interesse superiore del minore

La mozione chiede al Consiglio federale di adottare misure per lottare contro la sparizione di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati (MNA), dando la priorità al loro interesse superiore. Si tratta in particolare di armonizzare la presa a carico dei MNA nei Cantoni per prevenirne la sparizione. La mozione chiede inoltre che siano emanate direttive all’attenzione dei Cantoni sulla procedura da seguire in caso di sparizione di MNA.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di accogliere la mozione.

In Svizzera spariscono regolarmente MNA. Le cifre esatte non sono note poiché la SEM non pubblica alcuna statistica al riguardo. Stando ai media, solo nel 2016, per esempio, sono spariti 539 MNA. Dopo la loro sparizione, i MNA perdono ogni protezione statale contro lo sfruttamento e sono maggiormente esposti ai rischi di tratta di minori e di prostituzione infantile. Finora la Svizzera non è riuscita a reagire adeguatamente a questo fenomeno allarmante. È inammissibile che centinaia di MNA diventino facile preda di trafficanti di esseri umani e di altri criminali. Protezione dell’infanzia Svizzera critica in particolare il fatto che non esista una procedura unitaria su scala nazionale in caso di sparizione di MNA. I richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati sono in primo luogo bambini e meritano una protezione adeguata. Per proteggerli efficacemente contro ogni forma di sfruttamento, sessuale e non, il Consiglio federale deve adottare misure per lottare contro la loro sparizione.
13.478 Iniziativa parlamentare Romano 22.03.2019

Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino

L’iniziativa parlamentare mira a introdurre indennità di perdita di guadagno a favore dei genitori che prendono un congedo parentale in caso di adozione. I genitori che adottano un bambino che non ha ancora compiuto quattro anni devono aver diritto a un congedo retribuito di due settimane durante il primo anno successivo all’accoglimento dell’adottando.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di accettare l’avamprogetto della CSSS-N con le seguenti modifiche: 1) innalzamento dell’età del bambino adottato a otto anni; 2) estensione del congedo parentale a 14 settimane.

1) La questione del congedo e delle indennità di adozione merita una discussione in Parlamento. Per il bambino e i suoi genitori, l’adozione è un evento che cambia la vita e genera una grande insicurezza. Il bambino deve trovare i suoi punti di orientamento con nuove persone di riferimento in un ambiente generalmente sconosciuto, mentre i genitori sono confrontati a sfide di carattere organizzativo ed emotivo. È fondamentale poter stringere quanto prima legami protettivi e solidi, il che presuppone la presenza delle principali persone che si occupano del bambino. È il caso in particolare con bambini adottati da piccoli (tra 0 e 8 anni), a causa del loro stadio di sviluppo e della loro dipendenza dalle persone di riferimento principali. L’avamprogetto della CSSS-N non si spinge abbastanza in là, limitando il congedo all’adozione di bambini che non hanno ancora compiuto quattro anni. 2) Come il congedo maternità, anche il congedo in caso di adozione mira a garantire il tempo necessario per accogliere un nuovo figlio all’interno della famiglia. Due settimane di congedo non sono sufficienti. Per consentire di instaurare legami solidi e considerare adeguatamente l’interesse superiore del bambino nel processo di adozione, conformemente agli art. 3 e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, occorre prevedere un congedo di 14 settimane.
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