Raccomandazioni al Parlamento per la sessione autunnale 2018

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza: Protezione dell’infanzia sostiene la revisione

  • Sessione autunnale 2018: Raccomandazioni al Parlamento
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Brevi raccomandazioni al Consiglio nazionale

17.062 Oggetto del Consiglio federale 18.09.2018

Protezione delle vittime di violenza. Legge federale

Per migliorare la protezione delle vittime di violenza domestica e stalking, nell’ottobre 2017 il Consiglio federale ha adot- tato un messaggio che prevede diversi adeguamenti del Codice civile (CC), del Codice di procedura civile (CPC), del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). In particolare, il progetto consente di ordinare la sorveglianza elettronica di persone nei confronti delle quali è stato ordinato il divieto di avvicinarsi alla vittima e di mettersi in contatto con essa in seguito a violenze, minacce o stalking. È inoltre prevista l’eliminazione di ostacoli procedurali per quanto riguarda la protezione contro la violenza nell’ambito del diritto civile: alle persone incaricate della protezione contro la violenza dovrà essere garantito il perfezionamento professionale necessario. Quanto alle vittime, esse non si vedranno più addossare le spese processuali e non dovranno più assumersi l’intera responsabilità della sospensione e dell’abbandono del procedimento penale. Nella sessione estiva 2018, il Consiglio degli Stati è entrato in materia e ha accolto il disegno di legge con alcune modifiche. Spetta ora al Consiglio nazionale discutere il progetto.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di entrare in materia e di accogliere il disegno di legge con i seguenti adeguamenti.

Adeguamenti volti a proteggere efficacemente i minori Nel contesto della violenza domestica è importante non perdere mai di vista la situazione dei minori vittime, direttamente o indirettamente, di violenza. La revisione della Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza proposta dal Consiglio federale dà maggior peso all’interesse del minore in molti ambiti, conformemente all’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Protezione dell’infanzia Svizzera accoglie con favore, per esempio, il fatto che in futuro gli imputati potranno essere obbligati a seguire un programma rieducativo contro la violenza durante la sospensione del procedimento (cfr. modifica dell’art. 55a cpv. 2 CP). Nei seguenti punti, il disegno di legge si lascia tuttavia sfuggire l’occasione per disciplinare in misura soddisfacente le esigenze dei minori e sventare minacce al loro interesse. Adeguamenti procedurali per proteggere i minori e sventare minacce al loro interesse. › Art. 28b cpv. 3bis CC: Protezione dell’infanzia Svizzera auspica che le decisioni di un giudice debbano obbligatoriamente essere comunicate ad altre autorità se riguardano minorenni e servono a proteggere il minore e al suo interesse. La relativizzazione «[...] per quanto ciò sia necessario [...] o serva all’esecuzione» prevista all’articolo 28b capoverso 3bis CC va pertanto stralciata. › Art. 28b cpv. 4 secondo periodo CC: secondo il disegno di legge del Consiglio federale, i Cantoni dovranno provvedere al perfezionamento professionale delle persone incaricate della protezione contro la violenza. Spesso oggi, nell’ordinare misure di protezione, non si tiene conto della violenza tra i genitori a cui i bambini assistono. Protezione dell’infanzia Svizzera chiede pertanto che sia menzionato espressamente nella legge il perfezionamento professionale in materia di violenza assistita dai minori. Il Consiglio degli Stati ha deciso di stralciare questo passaggio. Protezione dell’infanzia Svizzera deplora questa decisione e vi esorta vivamente a sostenere la proposta del Consiglio federale e della vostra Commissione degli affari giuridici. › Art. 55a cpv. 1 CP: Protezione dell’infanzia Svizzera deplora che il progetto attuale non preveda più espressamente l’obbligo, prima di sospendere il procedimento, di verificare se vi siano minori coinvolti e se il loro interesse non sia minacciato. Le decisioni che riguardano i minori devono considerare pri- oritariamente il loro interesse (art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). La disposizione secondo cui la decisione sulla sospensione deve tener conto dell’eventuale presenza di minori va pertanto inserita espressamente nella legge all’articolo 55a capoverso 1 lettera c. › Art. 55a cpv. 5 CP: nella forma attuale, il progetto non prevede che il pubblico ministero o il giudice debba sentire le vittime prima di disporre l’abbandono del procedimento in seguito a una sospensione. Siccome tale decisione interessa direttamente i minori, questi ultimi vanno sentiti da persone qualificate prima di abbandonare il procedimento (art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). La decisione deve tener conto dell’interesse superiore del minore.
17.058 Oggetto del Consiglio federale 27.09.2018

Legge sulle telecomunicazioni. Revisione

Con la presente revisione della legge sulle telecomunicazioni, il Consiglio federale intende tener conto dell’evoluzione vertiginosa nelle telecomunicazioni, nonché garantire una concorrenza efficace nella fornitura di servizi di telecomunicazione e una protezione sufficiente degli utenti contro i rischi di abuso. Tra i nuovi scopi della legge figura in particolare quello di proteggere i bambini e gli adolescenti dai pericoli derivanti dai servizi di telecomunicazione. Il Consiglio nazionale discuterà il disegno di legge in prima lettura.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di entrare in materia e di accogliere il disegno con la seguente modifica.

Secondo Protezione dell’infanzia Svizzera, la revisione della legge sulle telecomunicazioni contribuisce a migliorare la protezione dei minori. Protezione dell’infanzia Svizzera apprezza in particolare che l’articolo 46a capoverso 1 attribuisca chiaramente al Consiglio federale la competenza di emanare norme per proteggere i bambini e gli adolescenti. È inoltre importante e giusto obbligare per legge i fornitori di servizi di telecomunicazione a bloccare l’accesso ai siti pornografici e pedopornografici illegali. Ma bloccare l’accesso non basta. Per tutelare efficacemente l’interesse del minore bisogna cancellare i contenuti pedopornografici. In questo modo da un lato si distrugge il mercato della pedopornografia e dall’altro si protegge il minore abusato, impedendo ad altri autori di abusi di guardare i contenuti vietati. Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda quindi di accogliere la proposta della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale, che giustamente completa i blocchi dell’accesso con misure volte a cancellare i contenuti pornografici vietati. Per poter lottare efficacemente contro la pedopornografia occorre però che la polizia sia al corrente della sua esistenza. Oggi gli utenti finali possono segnalare eventuali sospetti direttamente alla polizia, ma molti hanno paura di rivolgersi alla polizia. Protezione dell’infanzia Svizzera chiede quindi che i servizi competenti siano obbligati a creare uno sportello per la pedopornografia e la restante pornografia illegale o a collaborare con terzi a tal fine. In caso di sospetto di contenuti pornografici illegali occorre avvisare l’Ufficio federale di polizia. Gli sportelli e l’obbligo di avviso svolgono un ruolo chiave per identificare e contrastare la pedopornografia, rafforzando così la protezione dei bambini e degli adolescenti.
16.3695 Postulato Feri 17.09.2018

Finanziamento iniziale delle case rifugio per le vittime di violenza domestica (donne, uomini, bambini)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se un finanziamento iniziale da parte della Confederazione, analogo al finanziamento degli asili nido, costituisca un’opzione anche per le case rifugio per donne, bambini e uomini.

Protezione dell’in- fanzia Svizzera raccomanda di accogliere il postulato 16.3695.

La violenza domestica costituisce un grave problema sociale in Svizzera. Le persone che fuggono dalla violenza trovano protezione e assistenza professionale in 18 case rifugio per donne e in numero ancora inferiori di case rifugio per bambine, ragazze e uomini. Secondo uno studio condotto su mandato della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali, le case rifugio sono regolarmente confrontate con problemi di risorse e capacità insufficienti. Di conseguenza, da un lato ne risente la qualità dell’assistenza e dall’altro i posti disponibili non sono sufficienti per accogliere tutte le vittime di violenza. E così, ogni anno centinaia di donne vengono respinte o indirizzate verso un’altra struttura, in attesa di trovare finalmente una soluzione per loro. Malgrado il loro nome, le case rifugio per donne e uomini ospitano soprattutto minori: oltre la metà degli ospiti sono infatti bambi- ni, che vi trovano protezione assieme ai loro genitori. L’articolo 23 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) obbliga la Svizzera a creare rifugi adeguati e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime. Un finanziamento iniziale delle case rifugio per donne, bambini e uomini da parte della Confederazione consentirebbe di fornire un’assistenza migliore e professionale e di disporre di un numero sufficiente di posti per le vittime di violenza, compresi i minori, in tutte le regioni della Svizzera.

Brevi raccomandazioni al Consiglio degli Stati

17.497 Iniziativa parlamentare 18.09.2018

CSEC-N. Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Proroga del programma d’incentivazione della Confederazione

La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) intende prorogare la Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complemen- tare alla famiglia oltre il 31 gennaio 2019 per un ulteriore periodo di quattro anni. Il programma d’incentivazione della Confederazione mira a promuovere la creazione di posti per la custodia extrafamiliare dei bambini al fine di consentire ai genitori di conciliare meglio la famiglia con la professione o la formazione. A tal fine, la CSEC-N ha elaborato un progetto di atto normativo, già approvato dalla CSEC del Consiglio degli Stati e dal Consiglio nazionale. Il Consiglio degli Stati discuterà ora tale progetto in prima lettura.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di dare seguito all’iniziativa e di approvare il progetto di atto normativo.

Le offerte di custodia per i bambini complementari alla famiglia e alla scuola sono luoghi di sostegno alla prima infanzia, dove tutti i bambini sono integrati e sostenuti nel loro sviluppo. Il programma d’incentivazione della Confederazione è un successo per l’ulteriore sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia. Secondo Protezione dell’infanzia Svizzera è importante che la crescita quantitativa vada di pari passo con un ulteriore sviluppo qualitativo. La qualità delle offerte di custodia per i bambini complementari alla famiglia e alla scuola è determinante per gli effetti positivi sull’educazione dei bambini. L’iniziativa parlamentare della CSEC-N chiede in primo luogo una crescita quantitativa dell’offerta. Al tempo stesso promuove tuttavia in due modi la qualità delle strutture di custodia: (1) il sostegno finanziario permette alle strutture di custodia di investire nella qualità e (2) i genitori hanno la possibilità di scegliere la struttura di custodia in base a criteri di qualità. Una situazione di concorrenza di questo tipo si ripercuote favorevolmente sulla qualità della custodia dei bambini.
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