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Raccomandazioni al Parlamento per la sessione invernale 2018

Iniziativa parlamentare Abate: Protezione dell’infanzia Svizzera favorevole all’inasprimento della pena per atti sessuali con fanciulli.

  • Sessione invernale 2018: Raccomandazioni al Parlamento
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Brevi raccomandazioni al Consiglio nazionale

03.424 Iv.Pa.Abate 14.12.2018

Atti sessuali con fanciulli. Inasprimento della pena prevista dall’art. 187 CP

L’iniziativa parlamentare intende modificare l’art. 187 cpv. 1 del Codice penale (CP) in modo da prevedere la condanna alla carcerazione sino a dieci anni per chiunque compia un atto sessuale con una persona minore di 16 anni, inducendola a un atto sessuale oppure coinvolgendola in un atto sessuale. Rispetto al diritto vigente, l’iniziativa chiede la carcerazione obbligatoria e l’innalzamento della pena massima per gli atti sessuali con fanciulli. Il disegno di legge del Consiglio federale sull’armonizzazione delle pene nel Codice penale ha dato seguito alla prima richiesta, lasciando tuttavia invariata la pena massima per gli atti sessuali con fanciulli.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di prorogare il termine e di dare seguito all’iniziativa parlamentare al più presto.

I minori hanno diritto a uno sviluppo sessuale indisturbato. Aderendo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, la Svizzera si è impegnata a proteggere i bambini e gli adolescenti attraverso le sue leggi e a garantire loro le cure necessarie (art. 3, 4 e 39 della Convenzione sui diritti del fanciullo). Prima della ratifica della Convenzione, pur riconoscendo il pericolo per lo sviluppo psichico dei bambini, il legislatore aveva fissato una pena massima mite (art. 187 n. 1 CP). Tale pena è tuttora in vigore. Il Codice penale dovrebbe rispecchiare l’evoluzione e i valori della società. Deve pertanto stabilire inequivocabilmente che in nessun caso un adulto può soddisfare i propri bisogni sessuali compromettendo lo sviluppo sano di un minore. Oggi la pena massima è di cinque anni. In caso di recidiva, la pena può essere innalzata a sette anni e mezzo. Nei Paesi limitrofi si applicano pene massime nettamente più severe (p. es. in Francia 20 anni, in Germania 15). La pena massima relativamente mite è particolarmente urtante in caso di abuso sistematico di più minori o di famigliari. La pena comminata per tali reati è identica a quella comminata in caso di danneggiamento (art. 144 CP). All’integrità fisica e mentale dei minori va invece dato maggior peso, se si vuole evitare che il Codice penale invii un segnale sbagliato. Da un lato, una pena massima di dieci anni di carcerazione nei casi particolarmente gravi promuove il senso di giustizia delle vittime e della società, dall’altro la carcerazione impedisce che il reato si ripeta nei dieci anni successivi.
17.486 Iniziativa parlamentare Mazzone 29.11.2018

Porre fine alla carcerazione amministrativa di minorenni, nel rispetto dell’interesse superiore del fanciullo

L’iniziativa parlamentare intende modificare la legge sugli stranieri (LStr) in modo da vietare la carcerazione amministrativa di migranti minorenni. Il diritto vigente ammette, a determinate condizioni, la carcerazione amministrativa di migranti minorenni tra i 15 e i 18 anni (art. 73-81 LStr).

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di dare seguito all’iniziativa.

In Svizzera, i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni possono essere sottoposti a carcerazione amministrativa per un periodo fino a dodici mesi. Anche una carcerazione di breve durata ha tuttavia ripercussioni negative sulla loro salute mentale, in particolare se durante la fuga hanno subito dei traumi (cfr. in proposito anche il rapporto di Terre des Hommes, 2016). La detenzione di questi adolescenti non è conforme all’interesse superiore del fanciullo. Con la carcerazione amministrativa si vuole garantire la partenza dal nostro paese dei migranti. Tuttavia, se si tratta di migranti minorenni, essa viola il principio di proporzionalità. Per i minorenni esistono misure coercitive alternative, altrettanto efficaci e oltretutto nettamente più economiche della detenzione. Per questo motivo, già oggi molti Cantoni rinunciano completamente alla carcerazione amministrativa dei minori, dimostrando che vi sono anche altre soluzioni, nel rispetto dell’interesse superiore del fanciullo.

Brevi raccomandazioni al Consiglio degli Stati

17.058 Oggetto del Consiglio federale 27.11.2018

Legge sulle telecomunicazioni. Revisione

Con la presente revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC), il Consiglio federale intende tener conto dell’evoluzione vertiginosa nelle telecomunicazioni. Il nuovo art. 46a si prefigge di proteggere i bambini e gli adolescenti dai pericoli derivanti dai servizi di telecomunicazione.

In relazione al cpv. 1 Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di seguire la decisione del Consiglio nazionale, mentre per quanto riguarda il cpv. 2 di accogliere la proposta di modifica della Commissione.

Secondo Protezione dell’infanzia Svizzera, la revisione della legge sulle telecomunicazioni contribuisce a migliorare la protezione dei minori. Protezione dell’infanzia Svizzera apprezza in particolare che l’art. 46a cpv. 1 LTC attribuisca chiaramente al Consiglio federale la competenza di emanare norme per proteggere i bambini e gli adolescenti. È inoltre importante e giusto obbligare per legge i fornitori di servizi di telecomunicazione a bloccare l’accesso ai siti pornografici e pedopornografici illegali. Ma bloccare l’accesso non basta. Per tutelare efficacemente l’interesse del minore bisogna cancellare i contenuti pedopornografici. In questo modo da un lato si distrugge il mercato della pedopornografia e dall’altro si protegge il minore abusato, impedendo ad altri autori di abusi di guardare i contenuti vietati. In relazione all’art. 46a cpv. 1bis LTC, Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda quindi di seguire la decisione del Consiglio nazionale. Per poter lottare efficacemente contro la pedopornografia occorre però che la polizia sia al corrente della sua esistenza. Obbligando i fornitori di servizi di telecomunicazione a segnalare eventuali sospetti, la polizia è in grado di garantire l’identificazione sicura e, se del caso, di predisporre la cancellazione su scala mondiale, come propone il Consiglio nazionale con l’art. 46a cpv. 1bis. L’ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni disciplina l’obbligo di collaborare tra l’altro in base alla grandezza dei fornitori di servizi di telecomunicazione. Per questo motivo, per quanto riguarda l’art. 46a cpv. 2 LTC Protezione dell’infanzia Svizzera vi raccomanda di accogliere la proposta di modifica della Commissione.
16.065 LPC 27.11.2018

Modifica (Riforma delle PC)

Il Consiglio federale ha avviato la riforma delle prestazioni complementari (PC) per ottimizzarne il sistema. A tal fine propone di modificare la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Le prestazioni complementari corrispondono alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Ai beneficiari sono riconosciute in particolare le spese per i figli.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di confermare le decisioni del vostro Consiglio riguardanti l’art. 10 cpv. 1 lett. a n. 3 e cpv. 3 lett. f LPC e di respingere le proposte di modifica della Commissione.

La riforma delle LPC non deve andare a scapito dei minori. I bambini che crescono in famiglie toccate dalla povertà rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile. Lo Stato ha il compito di proteggere l’interesse soprattutto di questi bambini, evitando che siano sfavoriti sin dall’inizio della loro vita. Non è qui che bisogna risparmiare. Secondo la Commissione, i tagli drastici del fabbisogno vitale dei figli dovrebbero basarsi su un limite di età artificiale di undici anni; questa proposta va respinta. Che si tratti di un bambino di sei anni che ha bisogno di lezioni private di recupero a scuola o di un ragazzo di 16 anni in formazione, i figli comportano spese supplementari non indifferenti per la famiglia a ogni età. Bisogna evitare discriminazioni dovute a una distinzione artificiale.
18.026 Leggefederalesuglistranieri 12.12.2018

Norme procedurali e sistemi d’informazione

Il disegno di modifica della legge sugli stranieri (LStr) intende adeguare la legge ai nuovi sviluppi nel settore migratorio e rispondere meglio ai bisogni delle famiglie con minori e dei minori non accompagnati sottoposti a carcerazione amministrativa. Nella sessione autunnale 2018, il Consiglio nazionale ha deciso di impostare le condizioni di carcerazione conformemente all’art. 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo (nuovo art. 81 cpv. 4 lett. c LStr).

In relazione all’art. 81 cpv. 4 lett. c LStr, Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di dare seguito alla decisione del Consiglio nazionale.

Protezione dell’infanzia Svizzera condivide la proposta del Consiglio nazionale di impostare le condizioni di carcerazione amministrativa dei minori conformemente all’art. 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Secondo la Convenzione, la privazione della libertà di un bambino va ordinata, conformemente alla legge, solo quale ultima ratio e per la minor durata possibile. La carcerazione amministrativa di minori è una misura drastica, che inevitabilmente compromette gravemente l’interesse del bambino. Protezione dell’infanzia Svizzera è quindi per principio contraria a qualsiasi carcerazione amministrativa di migranti minorenni (cfr. anche la nostra raccomandazione sull’iniziativa parlamentare 17.486 Mazzone).