Fase 4: Procedura ampliata e e collocamento assegnazione di un alloggio nei Cantoni (artt. 26d e 27 Legge sull’asilo).

Se non è possibile prendere una decisione sul caso nel corso della procedura accelerata, la domanda di asilo è trattata nel quadro della procedura ampliata con attribuzione a un Cantone e assegnazione di un alloggio (artt. 26d e 27 LAsi).

Soggetti che entrano in contatto con il minore in questa fase:

  • Interrogatore/trice SEM
  • Persona di fiducia o curatore
  • Rappresentante legale*
  • Interprete
  • Personale addetto all’assistenza presso l’alloggio
  • Personale medico
  • Consulenza cantonale per il ritorno
  • Autorità cantonali competenti in materia di migrazione
  • Volontari
  • Insegnanti

* Nella procedura ampliata,  per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura rilevanti per la decisione (ad es. prima audizione), la persona richiedente asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone (art. 52f cpv. 2 OAsi 1). Se sussiste un particolare rapporto di fiducia, la rappresentanza legale assegnata nel CAF o all’aeroporto può eccezionalmente restare competente anche nel quadro della procedura ampliata (art. 52f cpv. 3 OAsi 1).

Ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LAsi, le domande di asilo di minorenni sono trattate con priorità. Per tale motivo, anche in questa fase il periodo in cui il minore può creare un rapporto di fiducia con le persone addette all’assistenza presso l’alloggio, con l’insegnante o con la persona di fiducia, può essere a volte relativamente breve. Nonostante ciò, le persone di contatto possono riconoscere importanti segnali di sfruttamento al di fuori delle audizioni da parte della SEM. Al contempo, l’attenzione deve essere focalizzata anche sui cambiamenti comportamentali del minore, poiché in questo momento il rischio di cadere vittima della tratta di minori in Svizzera è particolarmente elevato.

Campanelli d'allarme da osservare in particolare in questa fase

I segnali rilevati da soggetti che conoscono la quotidianità del minore e sono pertanto in grado di notare eventuali irregolarità giocano un ruolo importante nell’individuazione delle vittime minorenni.

Il minore

  • sparisce per qualche giorno, ricompare senza una spiegazione per la scomparsa e ha comunque un aspetto ben curato.
  • afferma di dover guadagnare rapidamente molto denaro, perché deve ripagare a qualcuno i debiti contratti per il viaggio.
  • riceve continuamente telefonate da persone sconosciute riguardo alle quali non vuole fornire informazioni.
  • viene prelevato o riceve visite da persone sconosciute, adulte e che non sono suoi parenti.
  • è in possesso di denaro oppure acquista o dispone di capi di abbigliamento costosi, cellulari o altri oggetti di valore senza una spiegazione logica.
  • ha una pessima immagine di sé e una scarsa autostima e mostra segni di autolesionismo come tagli, oppure vi sono segnali di disturbi dell’alimentazione, abuso di alcol o droghe, o promiscuità.
  • presenta sintomi di depressione, ansia, disturbi del sonno o difficoltà di concentrazione.
  • è accompagnato da una persona legittimata a esercitare la potestà genitoriale che sembra non essere in grado o non avere la volontà di proteggerlo.

Misure aggiuntive nella fase 4

  • Informare la persona di fiducia, il curatore o il tutore, l’ARP/APMA, la SEM e la rappresentanza legale.
  • Garantire che vengano informati altri soggetti rilevanti in particolare per quanto concerne l’alloggio.
  • Contattare un consultorio per le vittime
  • Concedere al minore un periodo di recupero e riflessione e avviare le misure di protezione previste dall’art. 12 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.
  • Al momento dell’esame della domanda di asilo, considerare la possibile rilevanza della tratta di esseri umani. 
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