Fase 3: Procedura accelerata (art. 26c Legge sull’asilo)

Prima dell’interrogatorio da parte della SEM si svolge nuovamente un colloquio preparatorio con il/la rappresentante legale.

Se la SEM, dopo l’interrogatorio, prevede di respingere la domanda di asilo, viene inviata una bozza della decisione al/alla rappresentante legale, il/la quale la discute con la persona richiedente asilo e presenta una presa di posizione al riguardo.

In caso di sospetto di tratta di esseri umani, la SEM effettua un interrogatorio supplementare per verificare i segnali e ottenere maggiori informazioni sulla fattispecie della tratta di esseri umani. Di norma, tale interrogatorio si svolge prima che la persona venga ascoltata sui motivi che hanno portato alla fuga. Se il sospetto e confermato, la SEM concede un periodo di recupero e riflessione di almeno 30 giorni (art. 13 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani).

Soggetti che sono in contatto con il minore in questa fase:

  • Interrogatore/trice SEM
  • Verbalista
  • Consulente/rappresentante legale o persona di fiducia
  • Personale addetto all’assistenza e alla sicurezza del CAF
  • Assistente spirituale
  • Interprete
  • Insegnanti
  • Personale infermieristico del CAF
  • Consulenza per il ritorno OIM
  • Volontari

Campanelli d'allarme da osservare in particolare in questa fase

Il minore

  • afferma di essere già maggiorenne, ma sembra chiaramente più giovane.
  • racconta una storia stereotipata,che appare studiata a tavolino e risulta simile a quella di altri minori dello stesso Paese.
  • sa ricostruire quanto accaduto in patria o durante il viaggio solo in modo frammentario e i suoi ricordi presentano molte lacune.
  • è sposato con una persona nettamente più anziana, che ha già presentato una domanda di asilo in Svizzera e le storie o le date indicate dai due non sono congruenti (segnale di matrimonio forzato).
  • ha una pessima immagine di sé e una scarsa autostima e mostra segni di autolesionismo come tagli, oppure vi sono segnali di disturbi dell’alimentazione, abuso di alcol o droghe, o promiscuità.
  • presenta sintomi di depressione, ansia, disturbi del sonno o difficoltà di concentrazione.
  • è accompagnato da una persona legittimata a esercitare la potestà genitoriale che sembra non essere in grado o non avere la volontà di proteggerlo.

Se ci sono vaghi segnali di tratta di minori, ma nessun sospetto confermato, è possibile passare all'accertamento dei seguenti punti:

  • Il minore ha dovuto lavorare già durante il viaggio per restituire i debiti relativi a una parte del percorso ed è così caduto vittima di tratta di minori?
  • Il minore risponde in modo evasivo alle domande sull’organizzazione e il pagamento del viaggio?
  • Ripete la storia stereotipata, non plausibile e che appare studiata a tavolino che aveva già raccontato durante il primo interrogatorio?
  • Su richiesta, il minore ha difficoltà a esporre quanto accaduto in modo coerente e credibile e appare confuso e assente?

Gli inquirenti devono approfondire gli elementi emersi. Se non lo fanno, il rappresentante legale/la persona di fiducia deve chiedere ulteriori accertamenti.[1] Importante: non forzare le risposte! Forzare le risposte può far sì che il minore emetta false dichiarazioni[2] o subisca un nuovo trauma.

Se il sospetto che sussista tratta di minori risulta fondato, alla vittima deve essere concesso un periodo di recupero e riflessione. Inoltre, sono necessarie misure di protezione e sostegno in conformita con l’art. 12 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani. A tale proposito è opportuna la collaborazione con un’organizzazione specializzata nel fornire aiuto alle vittime.

Segnali di tratta di minori possono emergere in qualsiasi momento durante o anche dopo la procedura d'asilo. In ogni caso devono essere presi sul serio. Accertamenti approfonditi e misure di protezione e sostegno adeguate devono essere avviati immediatamente, anche se il sospetto nasce solo dopo l’audizione sui motivi d’asilo.

Misure aggiuntive nella fase 3

  • Tutti i soggetti che sono in contatto con il minore devono: segnalare le circostanze sospette alla persona competente presso la SEM
  • SEM: informare partner e organizzazioni interni ed esterni che sono in contatto con il minore o che lo saranno (consulenti, rappresentanti legali, addetti all’assistenza e alla sicurezza, personale sanitario, assistenti spirituali, consulenti per il ritorno ed eventuali altri soggetti)
  • Contattare un consultorio per le vittime e l’ARP/APMA.
  • Concedere al minore un periodo di recupero e riflessione e avviare le misure di protezione previste dall’art. 12 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.
  • Al momento dell’esame della domanda di asilo, considerare la possibile rilevanza della tratta di esseri umani.

Effetti sulla decisione d’asilo

  • Secondo l’art. 3 lit. c del protocollo di Palermo, lo sfruttamento di minori deve essere classificato come tratta di esseri umani anche se non sono stati utilizzati mezzi coercitivi. Nel caso di minori, il consenso è irrilevante perfino qualora il minore abbia accettato consapevolmente la situazione di sfruttamento.
  • La tratta di minori deve essere classificata come persecuzione,[3] in quanto i minori coinvolti vengono spesso scelti dai trafficanti di esseri umani sulla base di determinate caratteristiche come età, sesso o posizione sociale. In fase di esame della domanda di asilo, la tratta di minori può quindi rappresentare un fattore rilevante e far sì che il minore soddisfi i requisiti per lo status di rifugiato.[4]

In caso di decisione d'asilo negativa, non può avere comunque luogo alcun rimpatrio, se è contrario al bene del minore: «I minori vittime non saranno rimpatriati in uno Stato, se, in base ad una valutazione dei rischi e della sicurezza, appare che tale rimpatrio non sarebbe nell’interesse superiore del minore».[5]

[1] Cfr. Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren. Baden-Baden 2018, p. 157 seg.

[2] Cfr. Susanne Meier, Kindesvertretung: Eine Bestandesaufnahme mit Plädoyer für die Willensvertretung, in: Zeitschrift für Kindes- und Erwachsenenschutz 5/2015, p. 350.

[3] Cfr. Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren. Baden-Baden 2018, p. 243.

[4] Cfr. ibid., p. 285 segg.

[5] Cfr. art. 16 cpv. 7 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

 

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