Fase 1: Presentazione della domanda d’asilo al CFA, a una frontiera o all’aeroporto (art. 18 segg. Legge sull’asilo)

Presentazione della domanda di asilo al CFA, a una frontiera o all’aeroporto

Soggetti che entrano in contatto con il minore in questa fas

Registrazione all’aeroporto

  • Guardie di confine
  • Personale aeroportuale
  • Interprete
  • Consulente/rappresentante legale o persona di fiducia
  • Consulenza per il ritorno OIM
  • Volontari

Registrazione al CFA o alla frontiera

  • Guardie di confine
  • Interprete
  • Consulente/rappresentante legale o persona di fiducia
  • Consulenza per il ritorno OIM

Art. 7 cpv. 2 OAsi 1: Dopo il deposito della domanda d’asilo prende inizio l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto.  Quest’attività si protrae fintantoché il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rimane nel centro della Confederazione o all’aeroporto, oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

A questo proposito va osservato in particolare che i minori che presentano una domanda di asilo accompagnati da un adulto possono essere vittime della tratta di esseri umani tanto quanto quelli non accompagnati.

Campanelli d'allarme da osservare in particolare in questa fase

Il minore

  • afferma di essere sposato con una persona molto più vecchia e che ha già avviato una procedura d'asilo in Svizzera (attenzione: matrimonio combinato, matrimonio forzato).
  • non è in possesso dei propri documenti di viaggio oppure i documenti sono nuovissimi o falsificati.
  • appare intimorito o si comporta in modo aggressivo.
  • è accompagnato da una o più persone con le quali ha una relazione non chiara.

Misure aggiuntive durante la fase 1

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