Basi giuridiche

Qui di seguito sono riportate le basi giuridiche per la lotta alla tratta di minori.

Diritto internazionale:

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (CRC, RS 0.107) 

Nel 1997 la Svizzera ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (1989), la quale garantisce a tutti i minori ampi diritti e tutele. In relazione alla tratta di minori, sono particolarmente importanti i seguenti articoli concernenti le tutele e i diritti del minore: diritto di registrazione della nascita e della nazionalità (art. 7); tutela contro ogni forma di violenza e abbandono (art. 19); protezione dei bambini che vivono separati dalla famiglia (art. 20); tutela dei bambini rifugiati e richiedenti asilo (art. 22); protezione dallo sfruttamento economico (art. 32); protezione dallo sfruttamento sessuale (art. 34); protezione dal rapimento e dalla tratta di minori (art. 35). La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia ha un protocollo facoltativo concernente la vendita di minori, la prostituzione infantile e la pedopornografia (2000) che è in vigore in Svizzera dal 2006.

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia (RS 0.107.2

Questo protocollo è entrato in vigore per la Svizzera nel 2006 e integra la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia nei citati ambiti.

Protocollo ONU sulla tratta di esseri umani (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542)

Anche il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, è entrato in vigore in Svizzera nel 2006.

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Convenzione di Varsavia, RS 0.311.543

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005) è in vigore in Svizzera dal 1° aprile 2013.

Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote, SR 0.311.40)

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007) è in vigore in Svizzera dal 1° luglio 2014. Tratta in particolare del ruolo dei media digitali in relazione allo sfruttamento sessuale di minori.

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35)

La Convenzione di Istanbul è entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2018 e impegna la Svizzera ad adottare misure contro il matrimonio forzato.

Convenzione OIL n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822. 728.2)

La convenzione OIL n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione è entrata in vigore in Svizzera il 28 giugno 2001.1

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311)

Questa convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2003 e si prefigge di impedire la sottrazione, la vendita e la tratta di minori.

Diritto nazionale:

Costituzione federale (CF, RS 101)

La Costituzione federale della Confederazione Svizzera prevede il diritto dei bambini e degli adolescenti a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo (art. 11 CF). 

Codice penale svizzero (CP, RS 311.0)

  • Art. 182 Tratta di esseri umani

Ulteriori fattispecie di reato che possono configurarsi nel contesto della tratta di esseri umani sono:
Matrimonio forzato (art. 181a CP)

  • Atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP)
  • Promovimento della prostituzione (art. 195 CP)
  • Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196 CP)
  • Pornografia (art. 197 CP in particolare cpvv. 4 e 5) 

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani)

Quest’ordinanza è in vigore dal 23 ottobre 2013 e disciplina l’applicazione di misure di prevenzione della Confederazione e i compiti del fedpol (Servizio specializzato contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SETT)

Codice civile svizzero (CC, RS 210)

Contiene le disposizioni concernenti la protezione dell’infanzia e i compiti dell’APMA (art. 307 segg. CC). Disciplina in particolare i diritti di avviso e gli obblighi di avviso (art. 314c e 314d CC).

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl, RS 142.20)

Contiene disposizioni sull’ammissione al permesso di soggiorno in Svizzera anche per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani (art. 30 LStrl). 

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA, RS 142.201)

Disciplina il periodo di recupero e di riflessione oltre che il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani (artt. 35 e 36 OASA).

Legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31)

La legge sull’asilo contiene disposizioni specifiche sui richiedenti asilo minorenni non accompagnati:

  • Art. 17 Disposizioni procedurali particolari

Legge federale relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA, RS 211.221.31)

Questa legge è in vigore dal 22 giugno 2001 e sanziona nel suo art. 24 la tratta di minori a scopo di adozione.

Codice di procedura penale svizzero (CPP, RS 312.0)

Contiene disposizioni riguardanti misure speciali per la protezione delle vittime minorenni nel contesto dei procedimenti penali (art. 154 CPP).

Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5)

Disciplina il diritto di sostegno delle vittime la cui integrità fisica, psichica e sessuale è stata compromessa da un reato. In generale, è riconosciuto questo diritto qualora il reato sia stato commesso in Svizzera (art. 3 LAV).

 

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