Raccomandazioni al Parlamente per la sessione primaverile 2020

Le misure di protezione dei minori che comportano l’aiuto sociale non devono implicare una revoca dei permessi di dimora o di domicilio. È necessario far luce sulla prassi dei Cantoni in materia di revoca e sui minori destinatari di tali misure.

  • Sessione primaverile 2020: Raccomandazioni al Parlamento
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Brevi raccomandazioni al Consiglio nazionale

18.3121 Postulato Feri 05.03.2020

Stranieri. Misure di protezione dei minori necessarie

Le misure di protezione dei minori che comportano l’aiuto sociale non devono implicare una revoca dei permessi di dimora o di domicilio. È necessario far luce sulla prassi dei Cantoni in materia di revoca e sui minori destinatari di tali misure.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di approvare il postulato.

A seconda del modello di finanziamento cantonale, le misure di protezione dei minori sono indennizzate come prestazioni del sostegno sociale e possono implicare una revoca del permesso di dimora o di domicilio. Di conseguenza, in alcuni casi si rinuncia a misure urgenti di protezione dei minori per non mettere a repentaglio lo statuto di soggiorno della famiglia. Un’analisi della prassi cantonale in materia di revoca e del numero di minori interessati permetterà di stabilire dove l’interesse superiore del minore non è ancora garantito nelle procedure in materia di diritto degli stranieri.
19.3953 Mozione Consiglio degli Stati (CSEC-CS) 16.03.2020

Povertà in Svizzera. Monitoraggio regolare della situazione

Un monitoraggio regolare della situazione permetterà di lottare in maniera più efficace contro la povertà infantile. Potremo così garantire a ogni bambino un tenore di vita adeguato.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda die accogliere la mozione.

La mozione chiede l’attuazione di un ciclo di monitoraggio sull’arco di cinque anni ai fini della prevenzione e della lotta contro la povertà. Nel 2018, in Svizzera i minori poveri erano 144 000 e quelli a rischio di povertà oltre 290 000. I bambini che crescono in condizioni di precarietà hanno minori probabilità di riuscita a scuola e, più tardi, nel mondo del lavoro. Un monitoraggio della povertà permetterà di seguire in modo sistematico e regolare l’evoluzione delle varie dimensioni della povertà e di analizzare le misure di prevenzione e di lotta attuate, contribuendo così a gestire in maniera più efficace la politica di lotta contro la povertà e a proteggere meglio i minori.
18.321 Iniziativa cantonale Ginevra 20.03.2020

La carcerazione amministrativa di minori deve cessare!

I minorenni di ogni età devono essere protetti dagli effetti negativi della detenzione. La carcerazione amministrativa va pertanto vietata anche per i minorenni di età compresa tra i 15 e i 18anni.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di dare seguito all’iniziativa cantonale.

L’iniziativa cantonale chiede di modificare la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) in modo che sia vietata la carcerazione amministrativa di minorenni in tutta la Svizzera. Attualmente i minorenni di età compresa tra i 15 e i 18 anni possono essere posti in carcerazione amministrativa per un periodo fino a 12 mesi, benché sia noto che la detenzione può causare gravi problemi di salute ai minori già traumatizzati dall’esperienza della fuga. Ciò viola palesemente i principi di proporzionalità e di uguaglianza giuridica, poiché esistono misure alternative, meno costose, che tengono anche conto dell’interesse dei minori, già applicate con successo in numerosi Cantoni.

Brevi raccomandazioni al Consiglio degli Stati

18.092 Oggetto del Consiglio federale 02.03.2020

Legge sulle indennità di perdita di guadagno. Indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato

Quando un neonato rimane ricoverato in ospedale, la famiglia vive una situazione molto difficile. La madre deve poter dare al piccolo tutte le attenzioni di cui ha bisogno, senza subire anche il peso dell’insicurezza finanziaria.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di entrare in materia, di accogliere il disegno con la modifica menzionata sopra agli artt. 16c cpv. 3 e 16d cpv. 2 LIPG e di seguire la proposta della commissione di abrogare l’art. 16c cpv. 3 lett. b LIPG.

Il disegno mira a prolungare il versamento dell’indennità di maternità quando un neonato deve rimanere ricoverato in ospedale almeno tre settimane subito dopo la nascita. Scopo del congedo di maternità è di far sì che la madre disponga del tempo necessario per occuparsi del neonato durante i primi mesi di vita, in modo da instaurare e consolidare un legame con il proprio figlio, un fattore essenziale durante la prima infanzia. Limitarsi a rinviare l’inizio del versamento delle indennità non basta. Durante il soggiorno in ospedale del neonato, la madre non deve restare senza un reddito garantito. La presente revisione, che prevede di prolungare la durata del versamento dell’indennità di maternità dei giorni equivalenti a quelli del soggiorno in ospedale del neonato, va nella direzione giusta e il congedo di maternità va prolungato di conseguenza. Il limite massimo di 56 giorni non permette tuttavia di coprire i casi di ricovero più lunghi: il versamento, o il prolungamento, deve durare fintanto che il soggiorno in ospedale è necessario dal punto di vista medico. Vista la situazione difficile che vive la madre di un neonato malato, non si può inoltre esigere che fornisca la prova che, al momento del parto, aveva già deciso di riprendere l’attività lucrativa al termine del congedo di maternità.
19.3633 Mozione Noser 12.03.2020

Difensore civico dei diritti dell’infanzia

I minori devono poter essere informati sui loro diritti e consigliati giuridicamente su tutte le questioni che li riguardano. Gli adulti possono rivolgersi a diversi servizi. Anche i minori dovrebbero poter contare su un difensore civico.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di dare seguito alla decisione della commissione e di accogliere la mozione.

In base ai trattati e alle direttive internazionali, i minori hanno diritto di essere sentiti in tutti i procedimenti giudiziari o le misure amministrative che li riguardano (per es. art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo). I minori possono però esercitare correttamente questo diritto solo se hanno accesso all’informazione e alla consulenza giuridica necessarie sui loro diritti e sui procedimenti che li riguardano. I minori hanno bisogno di una protezione particolare, anche in materia di accesso alla giustizia. Il loro coinvolgimento permette di lottare contro il loro sentimento d’impotenza di fronte a situazioni difficili della vita, come il divorzio dei genitori o un collocamento presso terzi. Li aiuta infatti a gestire meglio tali eventi e a svilupparsi correttamente a prescindere da essi. La loro capacità di resilienza ne esce rafforzata. La Confederazione deve quindi avvalersi delle proprie competenze legislative in materia di diritto civile, di diritto penale e di diritto degli stranieri per elaborare le basi legali necessarie per istituire un difensore civico dei diritti dell’infanzia, come chiede la mozione.
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