Raccomandazioni al Parlamento per la sessione invernale 2022

Raccomandazioni per la sessione invernale: «o tutto o niente» per il diritto a un’educazione non violenta. Per migliorare la protezione dei minori occorre un SÌ al Consiglio degli Stati!

  • Sessione invernale 2023: Raccomandazioni al Parlamento
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Brevi raccomandazioni al Consiglio nazionale

18.043 05.12.2022

Oggetto del Consiglio federale. Armonizzazione delle pene

Occorre configurare l’adescamento in rete di minorenni come reato perseguibile d’ufficio a sé. Ciò rafforzerà sensibilmente la protezione dei minori contro la violenza sessualizzata.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di entrare in materia, di approvare il disegno e di seguire la maggioranza della Commissione all’art. 101 cpv. 1 lett. e seconda parte del periodo (imprescrittibilità). All’art. 197b (adescamento in rete di minorenni), Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di seguire la Commissione configurando però questa fattispecie come reato perseguibile d’ufficio.

È necessario proteggere al meglio i bambini e gli adolescenti dai reati sessuali, anche su Internet. Per poter contrastare efficacemente l’adescamento in rete al fine di compiere atti sessuali con minori («cybergrooming»), è importante punirlo in modo specifico. La Commissione ha riconosciuto questa necessità inserendo nel disegno una fattispecie separata, configurandola tuttavia come reato perseguibile a querela di parte. In questo modo attua però solo parzialmente l’iniziativa parlamentare (Amherd) Bregy 18.434, che chiede di punire l’adescamento in rete di minorenni come reato perseguibile d’ufficio. Ciò è importante per sgravare i bambini e gli adolescenti nonché i loro genitori dell’onere di decidere se sporgere denuncia o meno ed eliminare l’obbligo di rispettare il termine di querela. Merita inoltre di essere sostenuta anche la proposta della maggioranza della Commissione di estendere l’imprescrittibilità dei reati contro l’integrità sessuale commessi su minori di 16 anni (anziché gli attuali 12 anni).
19.486 05.12.2022

Iv. pa. Regazzi. Lottare finalmente in maniera efficace contro la pedocriminalità in Internet

Gli autori di reati sessuali formano reti transfrontaliere per sfruttare sessualmente minori. Occorre quindi una base legale affinché le autorità di perseguimento penale della Confederazione possano condurre inchieste mascherate in assenza di sospetti.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di dare seguito all’iniziativa parlamentare.

È sconvolgente vedere come i membri di grandi reti si diano appuntamento nel Dark Web o attraverso servizi di messaggistica criptati per sfruttare sessualmente dei minori. Per contrastare con la massima efficienza questo problema crescente e transfrontaliero occorre, da un lato, una base legale che consenta anche alle autorità di perseguimento penale della Confederazione di indagare su tali reati. Dall’altro, a queste autorità deve essere attribuita la competenza di condurre inchieste mascherate in assenza di sospetti per prevenire i reati correlati a violenza sessuale contro minori. Potendosi muovere in modo mirato sulle piattaforme giuste, la polizia federale può accedere a reti internazionali, i cui membri si associano con intenti criminali e si scambiano immagini di abusi sessuali su minori. Lo sfruttamento sessuale dei minori va contrastato in maniera efficace.

Brevi raccomandazioni al Consiglio degli Stati

20.3772 29.11.2022

Mo. CN (Bulliard). Statistica sui bambini testimoni di violenza domestica

I bambini testimoni di violenza domestica non vanno dimenticati. Disporre di cifre rilevate su scala nazionale contribuirà a renderli visibili, migliorando così la loro protezione.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di seguire la maggioranza della Commissione e di accogliere la mozione.

Molti bambini assistono ogni giorno ad atti di violenza domestica, che spesso sfociano in un intervento da parte della polizia. Non è noto in quanti minori si imbatta di fatto la polizia, benché la Convenzione di Istanbul chieda di proteggere i minori testimoni di violenza domestica e di raccogliere dati statistici pertinenti (artt. 11 e 26). Per i minori, assistere alla violenza verbale o fisica perpetrata nei confronti di un genitore o di una loro persona di riferimento costituisce una forma di violenza psicologica che spesso ha conseguenze a lungo termine. Una statistica nazionale fornirà una base affidabile per garantire ai minori in tutta la Svizzera la protezione e il sostegno necessari.
22.3011 12.12.2022

Mo. CN (CSEC-CN). Campagne di prevenzione contro la violenza

Non si può scendere a patti con la violenza domestica. Per contrastarla servono campagne di prevenzione regolari e mirate, che tengano sempre conto degli interessi dei minori, sia come vittime sia come testimoni.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di seguire la Commissione e di accogliere sia questa mozione sia le mozioni 21.4470 e 21.4471.

La violenza domestica comprende tutte le forme di violenza fisica, psicologica, sessuale, sociale ed economica. Spesso è commessa all’interno della famiglia e rappresenta un grave fardello per lo sviluppo dei minori direttamente o indirettamente coinvolti, che non di rado manifestano comportamenti anomali o sintomi di traumatizzazione. Per lottare contro la violenza domestica è necessario organizzare regolarmente, coinvolgendo tutti gli attori statali e privati, campagne nazionali di prevenzione, che si rivolgano a tutti i gruppi target e che tengano conto sin dall’inizio degli interessi dei minori.
19.4632 14.12.2022

Mo. CN (Bulliard). Sancire nel Codice civile l’educazione non violenta

Non è ammissibile alcun margine d’interpretazione: la violenza contro i bambini va bandita dall’educazione. Il diritto a un’educazione non violenta deve quindi essere sancito in modo chiaro e inequivocabile nella legge.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di seguire la Commissione e di accogliere la mozione.

In Svizzera, quasi la metà dei minori è vittima almeno una volta di violenza fisica o psicologica a casa: è quindi necessario menzionare inequivocabilmente nel Codice civile l’educazione non violenta. L’esperienza di altri Paesi europei mostra che per ridurre efficacemente la violenza contro i bambini occorre combinare l’iscrizione nella legge dell’educazione non violenta con campagne di sensibilizzazione e di prevenzione. Stando al rapporto elaborato in adempimento del postulato Bulliard 20.3185, l’inserimento di un articolo esplicito non avrebbe alcun effetto indesiderato. Anzi: il Consiglio federale sottolinea addirittura espressamente i vantaggi di sancire nella legge l’educazione non violenta, in particolare ai fini della prevenzione.
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