Raccomandazioni al Parlamento per la sessione estiva 2022

Raccomandazioni per la sessione estiva: nel quadro dell’armonizzazione delle pene, nel diritto penale in materia sessuale va sancita la pena minima di un anno riguardo atti sessuali su bambini sotto i 12 anni. Potete trovare tutte le nostre raccomandazioni qui.

Brevi raccomandazioni al Consiglio nazionale

20.4084 08.06.2022

Mozione Feri: Strategia nazionale di lotta alla pedocriminalità in Internet

Tra le principali vittime di violenza sessuale su Internet figurano i minori, che sono particolarmente vulnerabili. Per proteggerli occorre uno sforzo vigoroso e coordinato mediante una strategia nazionale.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di accogliere la mozione.

L’ampia varietà di piattaforme online e la facilità con cui è possibile diffondere immagini e video di violenza sessuale su minori rappresentano una grande sfida. Occorre una strategia nazionale accorta, che affronti in modo coordinato tutti gli aspetti della violenza pedosessuale in Internet. Sono quindi necessarie misure di prevenzione e di sensibilizzazione rivolte ai potenziali autori di violenza, ai detentori dell’autorità parentale, ai minori nonché alle istituzioni e ai provider. Questa strategia nazionale dovrà definire le modalità di collaborazione tra gli attori attivi nell’ambito della prevenzione, della segnalazione, dell’aiuto alle vittime di reati e del perseguimento penale.
20.3772 16.06.2022

Mozione Bulliard: Statistica sui bambini testimoni di violenza domestica

Ciò che non è riconoscibile in una statistica viene facilmente dimenticato. Le cifre rilevate su scala nazionale rendono visibili i minori vittime di violenza domestica e contribuiscono a migliorare la loro protezione.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di accogliere la mozione.

Molti bambini assistono ogni giorno ad atti di violenza domestica, che spesso sfociano in un intervento da parte della polizia. Non è noto in quanti minori si imbatta di fatto la polizia, benché la Convenzione di Istanbul chieda di proteggere i minori testimoni di violenza domestica e di raccogliere dati statistici pertinenti (artt. 11 e 26). Per i minori, assistere alla violenza verbale o fisica perpetrata nei confronti di un genitore o di una loro persona di riferimento rappresenta una forma di violenza psicologica che spesso ha conseguenze a lungo termine. Una statistica nazionale costituirà una base affidabile per garantire ai minori la protezione e il sostegno necessari in tutta la Svizzera.

Brevi raccomandazioni al Consiglio degli Stati

19.048 07.06.2022

Oggetto del Consiglio federale : Codice di procedura penale. Modifica (divergenze)

Le inchieste mascherate in assenza di sospetti sono efficaci per contrastare le reti pedocriminali organizzate a livello internazionale e rafforzano la lotta contro la violenza sessuale sui minori in Internet.

All’art. 286 cpv. 2bis CPP, Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di seguire il Consiglio nazionale.

Per via del carattere segreto della loro struttura, della loro composizione e della natura pianificata dei loro reati, le reti pedocriminali internazionali sono simili alle organizzazioni criminali di cui all’art. 260ter CP. È urgente lottare contro queste reti permettendo ai pubblici ministeri di cercare attivamente i potenziali autori di violenza sessuale su minori in Internet. Il CPP deve quindi prevedere la competenza di condurre inchieste mascherate in assenza di sospetti (art. 286 cpv. 2bis CPP) affinché questi reati a danno dei minori possano essere contrastati con la dovuta efficacia.
18.043 07.06.2022

Oggetto del Consiglio federale: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (disegno 3)

Nell’anonimato di Internet, le persone superano più facilmente la soglia di inibizione e contattano i minori con mire sessuali. Per proteggere i minori da questi pericoli è necessario qualificare l’adescamento in rete come un reato.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda l’introduzione di una fattispecie separata per l’adescamento in rete. All’art. 187 n. 1bis, Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di seguire la maggioranza della commissione.

Per i minori, il rischio di essere vittime di adescamento in rete («cybergrooming») è innegabile: quasi la metà (44%) degli interpellati tra i 12 e i 19 anni è già stato contattato online da un estraneo con mire sessuali indesiderate (Studio JAMES 2020). Stando alla statistica criminale di polizia, dal 2020 al 2021 il numero di minori vittime di adescamento è aumentato oltre il 25%. Solitamente, gli autori adottano un approccio graduale: dapprima fanno amicizia con il minore, in seguito commettono violenza sessuale online e/o nella vita reale. Le attuali fattispecie di reato non sono sufficienti per proteggere i minori già in una fase precoce dell’adescamento, proteggendoli così dalla violenza sessuale commessa dagli adulti. Occorre una fattispecie separata, che punisca già gli atti preparatori (come chiede l’Iv. pa. [Amherd] Bregy 18.434 «Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni», al quale era stato dato seguito). Bisogna inoltre innalzare la pena in caso di violenza sessuale su minori, in modo che corrisponda alla gravità del reato. Benché la pena massima prevista non sia sufficiente, il disegno prevede almeno una pena minima in caso di atti sessuali con minori di età inferiore a 12 anni.
20.069 08.06.2022

Oggetto del Consiglio federale: Protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi. Legge federale

Promuovere le competenze mediali dei bambini e degli adolescenti contribuisce a migliorare sensibilmente la protezione contro la violenza.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di entrare in materia e di approvare il disegno seguendo, all’art. 4 lett. e nonché all’art. 27a, la maggioranza della commissione.

È necessario proteggere meglio i minori dai contenuti nocivi di film e di videogiochi. Le misure normative sono importanti, ma non proteggono completamente i minori. Bisogna continuare a promuovere le competenze mediali dei bambini e degli adolescenti. Le misure attuali della Confederazione vanno quindi prorogate e rafforzate ulteriormente. La base necessaria a tal fine è data dall’art. 4 lett. e nonché dall’art. 27a.
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