Risposta alla consultazione relativa al progetto preliminare elaborato nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 15.434 (Kessler) Weibel «Congedo maternità per padri superstiti»

Pertanto, Protezione dell’infanzia Svizzera accoglie favorevolmente il progetto preliminare adottato per la consultazione. Attualmente, la legge disciplina in modo insufficiente e insoddisfacente la particolare situazione del decesso di un genitore durante il parto o poco dopo la nascita.
mercoledì, 14 settembre 2022

Alla nascita, i bambini dipendono interamente dai genitori o dalle altre persone di riferimento per soddisfare i loro bisogni fisici ed emotivi. Prendere in giusta considerazione i segnali e i bisogni del bambino/della bambina è estremamente importante per il suo corretto sviluppo. Ciò favorisce inoltre un solido attaccamento ai genitori e comporta una sicurezza emotiva che avrà un impatto positivo soprattutto sulla salute del bambino e sulla sua fiducia in sé e negli altri. I congedi accordati ai genitori alla nascita sono essenziali affinché il bambino/la bambina possa stringere relazioni protettive e solide il più rapidamente possibile con le principali persone di riferimento. In caso di decesso della madre o dell’altro genitore, la vita di tutta la famiglia viene profondamente sconvolta. Oltre alle proprie emozioni legate alla perdita del coniuge, il genitore superstite deve gestire le difficoltà legate a questa nuova situazione familiare, in cui si deve occupare di un bambino/una bambina molto piccolo/a e di eventuali altri figli. È quindi giusto e necessario che il genitore superstite disponga di più tempo per prendersi cura del proprio figlio/della propria figlia. In particolare, quando muore la madre, l’altro genitore deve poter beneficiare del congedo di 14 settimane per occuparsi a tempo pieno del bambino/della bambina durante i primi mesi di vita, che sono decisivi, e stringere così con lui/lei rapporti affettivi stabili e sicuri.

Pertanto, Protezione dell’infanzia Svizzera accoglie favorevolmente il progetto preliminare adottato per la consultazione. Attualmente, la legge disciplina in modo insufficiente e insoddisfacente la particolare situazione del decesso di un genitore durante il parto o poco dopo la nascita. Il progetto preliminare fornisce una soluzione chiara a questi casi drammatici estremamente particolari, garantendo al genitore superstite il diritto a un congedo supplementare e definendone la durata e l’indennità.

Sebbene probabilmente le proposte della minoranza della commissione basterebbero per attuare l’iniziativa parlamentare 15.434, preferiamo la soluzione più estesa scelta dalla maggioranza della commissione. Accogliamo quindi con favore il modello che concede l’intero congedo del genitore deceduto al genitore superstite — sia che si tratti della madre o dell’altro genitore —, in aggiunta al proprio congedo. Respingiamo pertanto le proposte della minoranza della commissione intese a concedere il congedo in caso di decesso solo all’altro genitore e non alla madre, e solo in alternativa al proprio congedo. Sosteniamo inoltre il fatto che il congedo in caso di decesso, finanziato tramite l’indennità per perdita di guadagno, debba essere concesso interamente (e non debba essere dovuto solo il saldo), se il genitore deceduto aveva potuto beneficiare di una parte del proprio congedo prima della sua morte.

Accogliamo inoltre con favore il fatto che sia stata colta l’occasione per procedere, nell’ambito di questo progetto preliminare, agli adattamenti terminologici necessari in vista della prossima entrata in vigore del matrimonio civile per tutti.

Infine, ogni anno in Svizzera diverse famiglie sono colpite dal decesso di un genitore in un momento che non sia la nascita o in uno di poco successivo a tale evento. Verrebbe quindi da chiedersi se non sarebbe opportuno esaminare in modo più generale quali soluzioni e quale sostegno in termini di congedo potrebbero essere proposti al genitore superstite che deve occuparsi di minori in seguito al decesso dell’altro genitore, quando la morte avviene dopo i periodi coperti dal congedo di maternità o dal congedo dell’altro genitore.

  • Risposta alla consultazione relativa al progetto preliminare elaborato nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 15.434
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