Raccomandazioni al Parlamento sessione estiva 2018

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza: Protezione dell’infanzia sostiene la revisione.

  • Sessione estiva 2018: Raccomandazioni al Parlamento
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Brevi raccomandazioni al Consiglio nazionale

17.497 Iniziativa parlamentare 12.06.2018

CSEC-N. Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Proroga del programma d’incentivazione della Confederazione

La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) intende prorogare la Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia oltre il 31 gennaio 2019 per un ulteriore periodo di quattro anni. Il programma d’incentivazione della Confederazione mira a promuovere la creazione di posti per la custodia extrafamiliare dei bambini al fine di consentire ai genitori di conciliare meglio la famiglia con la professione o la formazione. A tal fine, la CSEC-N ha elaborato un progetto di atto normativo, già approvato dalla CSEC del Consiglio degli Stati. Il Consiglio nazionale discuterà ora tale progetto in prima lettura.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di dare seguito all’iniziativa.

Le offerte di custodia per i bambini complementari alla famiglia e alla scuola sono luoghi di sostegno alla prima infanzia, dove tutti i bambini sono integrati e sostenuti nel loro sviluppo. Il programma d’incentivazione della Confederazione è un successo per l’ulteriore sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia. Secondo Protezione dell’infanzia Svizzera è importante che la crescita quantitativa vada di pari passo con un ulteriore sviluppo qualitativo. La qualità delle offerte di custodia per i bambini complementari alla famiglia e alla scuola è determinante per gli effetti positivi sull’educazione dei bambini. L’iniziativa parlamentare della CSEC-N chiede in primo luogo una crescita quantitativa dell’offerta. Al tempo stesso promuove tuttavia in due modi la qualità delle strutture di custodia: (1) il sostegno finanziario permette alle strutture di custodia di investire nella qualità e (2) i genitori hanno la possibilità di scegliere la struttura di custodia in base a criteri di qualità. Una situazione di concorrenza di questo tipo si ripercuote favorevolmente sulla qualità della custodia dei bambini.
18.3002 Mozione 12.06.2018

CIP-S. Adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio

La mozione della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) vuole incaricare il Consiglio federale di proporre adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio. L’obiettivo è di eliminare i maggiori ostacoli all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone che rimangono a lungo in Svizzera. Si tratta in particolare di esaminare la modifica della nozione di «ammissione provvisoria» e le agevolazioni in caso di cambio di Cantone per esercitare un’attività lucrativa. Nelle grandi linee, l’attuale statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio dovrebbe però essere mantenuto.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di accogliere la mozione 18.3002 della CIP-S.

La mozione rappresenta un leggero miglioramento rispetto allo status quo. Saranno tuttavia necessari ulteriori adeguamenti per migliorare la situazione delle famiglie ammesse a titolo provvisorio e per garantire loro uno statuto di protezione chiaro. L’ammissione provvisoria è associata a grandi difficoltà soprattutto per i minorenni che seguono una formazione scolastica o professionale, per esempio quando devono cercare un posto di tirocinio.
18.3381 Postulato 12.06.2018

CIP-N. Per un’ampia analisi della problematica degli stranieri privi di documenti («sans papiers»)

Prima di questo postulato, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) aveva chiesto al Consiglio federale, con la mozione 18.3005 «Per una legislazione coerente in materia di stranieri privi di documenti («sans papiers»)», misure e modifiche legislative in vari settori, in particolare riguardanti le assicurazioni sociali, l’assistenza sanitaria, l’attività lavorativa e la situazione abitativa delle persone senza statuto di soggiorno regolarizzato («sans papiers»), nonché lo scambio di dati tra i servizi statali e i criteri per la regolarizzazione. Durante la discussione sulla mozione della CSSS-N 18.3005, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) è giunta alla conclusione che sono necessari altri accertamenti per valutare le conseguenze della mozione. Per questo motivo, la CIP-N ha depositato il postulato 18.3381 «Per un’ampia analisi della problematica degli stranieri privi di documenti («sans papiers»)». In risposta al postulato della CIP-N, la CSSS-N ha ritirato la propria mozione iniziale. Il Consiglio nazionale tratterà ora, quale Camera prioritaria, il postulato 18.3381 della CIP-N «Per un’ampia analisi della problematica degli stranieri privi di documenti («sans papiers»)».

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di accogliere il postulato 18.3381.

Secondo la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, l’interesse del minore deve avere la priorità in tutte le decisioni che lo riguardano. La mozione iniziale 18.3005 della CSSS-N viola questo principio dal momento che vuole tra l’altro agevolare lo scambio di dati tra i servizi statali. Ciò aumenterebbe per esempio il rischio che i genitori privi di documenti decidano di non mandare più i loro figli a scuola per paura di essere scoperti. La stessa paura dissuaderebbe le famiglie prive di documenti dall’annunciarsi presso un servizio sanitario finanziato dallo Stato e così ai minori interessati sarebbe negato l’accesso all’assistenza medica di base. In questo modo si metterebbero quindi a repentaglio i diritti all’istruzione e all’assistenza medica di base, che in Svizzera sono garantiti a tutti i minori dalla Costituzione federale (art. 11, 19, 41 e 62), dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (art. 2, 21 e 28) e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (art. 12 e 13). Per questi motivi, Protezione dell’infanzia Svizzera sostiene il postulato 18.3381 depositato dalla CIP-N, che chiede un esame completo della situazione attuale e delle possibilità d’intervento in relazione agli stranieri privi di documenti. A differenza della mozione iniziale della CSSS-N, il postulato chiede che vengano anche analizzate le ripercussioni delle misure statali sugli stessi «sans papiers».

Brevi raccomandazioni al Consiglio degli Stati

17.062 Oggetto del Consiglio federale 11.06.2018

Protezione delle vittime di violenza. Legge federale

Per migliorare la protezione delle vittime di violenza domestica e stalking, nell’ottobre 2017 il Consiglio federale ha adottato un messaggio che prevede diversi adeguamenti del Codice civile (CC), del Codice di procedura civile (CPC), del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). In particolare, il progetto consente di ordinare la sorveglianza elettronica di persone nei confronti delle quali è stato ordinato il divieto di avvicinarsi alla vittima e di mettersi in contatto con essa in seguito a violenze, minacce o stalking. È inoltre prevista l’eliminazione di ostacoli procedurali per quanto riguarda la protezione contro la violenza nell’ambito del diritto civile: alle persone incaricate della protezione contro la violenza dovrà essere garantito il perfezionamento professionale necessario. Quanto alle vittime, esse non si vedranno più addossare le spese processuali e non dovranno più assumersi l’intera responsabilità della sospensione e dell’abbandono del procedimento penale.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di entrare in materia e di accogliere il disegno di legge con i seguenti adeguamenti.

Adeguamenti volti a proteggere efficacemente i minori: Nel contesto della violenza domestica è importante non perdere mai di vista la situazione dei minori vittime, direttamente o indirettamente, di violenza. La revisione della Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza proposta dal Consiglio federale dà maggior peso all’interesse del minore in molti ambiti, conformemente all’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Protezione dell’infanzia Svizzera accoglie con favore, per esempio, il fatto che in futuro gli imputati potranno essere obbligati a seguire un programma rieducativo contro la violenza durante la sospensione del procedimento (cfr. modifica dell’art. 55a cpv. 2 CP). Nei seguenti punti, il disegno di legge si lascia tuttavia sfuggire l’occasione per disciplinare in misura soddisfacente le esigenze dei minori e sventare minacce al loro interesse. Adeguamenti procedurali per proteggere i minori: › Art. 28b cpv. 3bis CC: Protezione dell’infanzia Svizzera auspica che le decisioni di un giudice debbano obbligatoriamente essere comunicate ad altre autorità se riguardano minorenni e servono a proteggere il minore e al suo interesse. La relativizzazione «[...] per quanto ciò sia necessario [...] o serva all’esecuzione» prevista all’articolo 28b capoverso 3bis CC va pertanto stralciata. › Art. 28b cpv. 4 secondo periodo CC: è positivo il fatto che, secondo l’articolo 28b capoverso 4 secondo periodo CC, i Cantoni dovranno provvedere al perfezionamento professionale delle persone incaricate della protezione contro la violenza. Spesso oggi, nell’ordinare misure di protezione, non si tiene conto della violenza tra i genitori a cui i bambini assistono. Protezione dell’infanzia Svizzera chiede pertanto che sia menzionato espressamente nella legge il perfezionamento professionale in materia di violenza assistita dai minori. Protezione dell’infanzia Svizzera si oppone quindi alla proposta di stralcio della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. › Art. 55a cpv. 1 CP: Protezione dell’infanzia Svizzera deplora che il progetto attuale non preveda più espressamente l’obbligo, prima di sospendere il procedimento, di verificare se vi siano minori coinvolti e se il loro interesse non sia minacciato. Le decisioni che riguardano i minori devono considerare prioritariamente il loro interesse (art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). La disposizione secondo cui la decisione sulla sospensione deve tener conto dell’eventuale presenza di minori va pertanto inserita espressamente nella legge all’articolo 55a capoverso 1 lettera c. › Art. 55a cpv. 5 CP: nella forma attuale, il progetto non prevede che il pubblico ministero o il giudice debba sentire le vittime prima di disporre l’abbandono del procedimento in seguito a una sospensione. Siccome tale decisione interessa direttamente i minori, questi ultimi vanno sentiti da persone qualificate prima di abbandonare il procedimento (art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). La decisione deve tener conto dell’interesse superiore del minore.
16.3911 Mozione 06.06.2018

CSEC-N. Portare i giovani immigrati a conseguire il titolo di livello secondario II

Con la mozione, la CSEC-N vuole incaricare il Consiglio federale di definire, in collaborazione con i Cantoni, le competenze relative alla messa in atto e al finanziamento delle misure di formazione per gli adolescenti e i giovani adulti immigrati a un’età successiva rispetto al normale iter di formazione, e di aumentare sensibilmente i contributi federali alle prestazioni d’integrazione fornite dalle strutture ordinarie nel settore della formazione. Il finanziamento delle prestazioni d’integrazione supplementare deve essere garantito per mezzo del budget della Segreteria di Stato della migrazione. Il Consiglio nazionale ha già accolto la mozione.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di accogliere la mozione.

Con la sua flessibilità e permeabilità, il sistema di formazione postobbligatorio crea i migliori presupposti per consentire anche ai giovani immigrati a un’età successiva rispetto al normale iter di formazione di conseguire un titolo di livello secondario II. Ciò è conforme al diritto a un accesso non discriminatorio all’istruzione e a una formazione scolastica che persegua determinate finalità, garantito a tutti i minori di 18 anni (art. 28 e 29 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). Portare a termine una formazione è fondamentale per integrarsi nel mondo del lavoro; una formazione protegge inoltre gli adolescenti contro la disoccupazione e la povertà anche nei periodi economicamente difficili.
15.309 Iniziativa cantonale 14.06.2018

Canton Sciaffusa. La legittimazione al reclamo dell’ente pubblico tenuto a sostenere spese per misure di protezione dei minori e degli adulti decise dall’APMA dev’essere sancita nel Codice civile

Il Canton Sciaffusa chiede alla Confederazione di modificare l’articolo 450 CC (Oggetto del reclamo e legittimazione attiva) in modo che sia prevista la legittimazione al reclamo dell’ente pubblico tenuto a sostenere spese per misure di protezione dei minori e degli adulti decise dall’APMA.

Protezione dell’infanzia Svizzera raccomanda di non dare seguito all’iniziativa.

La revisione del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti ha volutamente messo al primo posto l’interesse del minore. È giusto che a decidere in merito alle misure di protezione dei minori e degli adulti sia un’autorità specializzata indipendente e professionale. L’accento non può essere posto sulle ripercussioni finanziarie per l’ente pubblico, che devono essere subordinate alla tutela dell’interesse del minore. Una modifica sulla falsariga di quanto proposto nell’iniziativa del Canton Sciaffusa nasconde il pericolo che gli interessi finanziari di un Comune creino incentivi indesiderati nell’ambito delle decisioni dell’APMA. Proprio per questo motivo, sia il Consiglio nazionale sia la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati si sono schierati contro l’iniziativa. È vero che, a seconda del diritto cantonale, singoli Comuni sono confrontati con spese non indifferenti per le misure. La soluzione proposta dall’iniziativa, ossia coinvolgere il Comune tenuto a sostenere le spese attraverso la legittimazione al reclamo secondo il diritto federale, è tuttavia sbagliata e minaccia l’interesse del minore, creando la possibilità di privilegiare gli interessi della politica finanziaria dei Comuni. A tale proposito, Protezione dell’infanzia Svizzera rimanda alle chiare raccomandazioni della Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COP- MA), del 24 aprile 2014, sul coinvolgimento delle autorità di aiuto sociale nelle decisioni degli organi di protezione dei minori: nei Cantoni in cui si riscontrano problemi occorre cercare una soluzione mediante sistemi di finanziamento adeguati disciplinati a livello cantonale, per esempio sotto forma di pool o meccanismi di compensazione degli oneri.
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